Inconfigurabile il giudizio di conto sui consegnatari di beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 233 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili non assume la veste di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La categoria degli agenti contabili consegnatari comprende i soli soggetti che hanno in carico beni mobili, con un debito di custodia caratterizzato da esistenze iniziali e rimanenze finali e da un obbligo restitutorio. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è pertanto incompatibile con la gestione di beni immobili. Nei confronti di chi sia titolare di un mero debito di vigilanza, quale agente amministrativo, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la posizione di un consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune, per l’esercizio 2019. Il Magistrato relatore ha depositato la relazione di deferimento rilevando che il conto presentato elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente mancanza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
La Procura regionale ha depositato le conclusioni in data 08.10.2025, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Magistrato relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dalle disposizioni degli artt. 22, 32 e 33 del medesimo Regolamento, che riferiscono la consegna ai soli oggetti mobili e il relativo conto al loro valore di inventario.
Assume rilievo centrale il d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, dai consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi. Solo i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23; i secondi non vi sono tenuti, ai sensi dell’art. 12.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello, n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali. Su tali basi interpreta l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili, in senso sistematico: le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa di contabilità di Stato non autorizzano nozioni distinte, e l’uniformità della disciplina del giudizio di conto, ora nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016, conferma la lettura unitaria.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie o di oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui sorge un preciso obbligo restitutorio. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama in tal senso la giurisprudenza contabile, escludendo la configurabilità di un giudizio di conto riguardante un’ipotetica gestione dei consegnatari di beni immobili.
Dall’esame del conto, lo stesso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali si possa configurare un debito di custodia. Il soggetto convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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