Continuazione, la tossicodipendenza è elemento da valutare e non da escludere (Cass. pen. Sez. 1 n. 1603 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di tossicodipendenza non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione, ma rappresenta un fattore che il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutare specificamente, verificando se abbia influito sulla commissione dei reati e sulla preventiva programmazione unitaria, sempre che sussistano gli altri indici del medesimo disegno criminoso. L’elevato arco temporale di commissione dei reati non esime il giudice dal dovere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione proposta dal condannato relativamente a dodici sentenze per delitti contro il patrimonio, commessi tra il 2015 e il 2022. Il giudice aveva negato l’unicità del disegno criminoso valorizzando la distanza geografica e temporale dei fatti e considerando la condizione di tossicodipendenza e ludopatia del condannato come elemento negativo, in quanto tutti i reati erano finalizzati a procurarsi denaro per soddisfare tali dipendenze.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, riaffermando che il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di un solo indice se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea, come precisato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017.

Quanto alla condizione di tossicodipendenza, la Corte ha ricordato che la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006 impone al giudice di verificare se lo stato di tossicodipendenza abbia influito sulla commissione delle condotte criminose, ma non ha introdotto un concetto diverso di continuazione per tali soggetti: resta sempre necessaria la sussistenza del medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen..

Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata è risultata non conforme a tali principi, sia per aver considerato la tossicodipendenza come dato negativo, sia per essere contraddittoria con riferimento a gruppi di reati omogenei, come i furti commessi ai danni di gioiellerie con le stesse modalità operative o a distanza di un solo giorno nel marzo 2019. La Corte ha inoltre evidenziato come l’elevato arco temporale di commissione dei reati non faccia venir meno il dovere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta per singoli gruppi di episodi commessi in epoca contigua, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio, precisando che il giudice dell’esecuzione dovrà procedere a nuovo esame, libero nell’esito ma conforme ai principi indicati, e che, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. come modificato dalla Corte costituzionale n. 183 del 2013, non potrà partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato l’ordinanza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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