Concorso esterno in bancarotta: serve l’efficienza causale rispetto all’intraneus (Cass. pen. Sez. V n. 31448 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso dell’extraneus nei reati propri di bancarotta fraudolenta, la responsabilità del concorrente esterno presuppone non solo la volontarietà della condotta di apporto e la consapevolezza della sua incidenza depauperativa sul patrimonio sociale in danno dei creditori, ma anche la riferibilità di tale contributo alla condotta tipica dell’intraneus, secondo una unitaria convergenza finalistica. Ne consegue che, ove l’intraneus, pur riconosciuto amministratore effettivo della società, sia assolto per difetto dell’elemento soggettivo, non può essere affermata la responsabilità dell’extraneus senza una specifica motivazione sulla concreta efficienza causale del suo contributo rispetto alla condotta dell’amministratore e sulla sussistenza di una comune, ancorché non previamente concordata, unitarietà di intenti nella realizzazione del fatto collettivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società di bar pasticceria dichiarata fallita nel maggio 2015. Il Tribunale aveva condannato il ricorrente quale amministratore di fatto, ritenendo che avesse ideato un programma unitario di spoliazione del patrimonio sociale, acquisendone il controllo tramite schermi formali fittizi e il coinvolgimento di prestanomi. La bancarotta distrattiva e quella documentale erano state ravvisate in un quadro di dolosa frode ai creditori.

La Corte d’appello di Firenze ha riformato la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio e, sul piano dell’imputazione, ha escluso il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, qualificandolo come concorrente esterno. Ha invece assolto il coimputato chiamato a rispondere come amministratore di diritto, dopo averne riconosciuto il ruolo effettivo di gestione e non di mero prestanome, per insussistenza della prova del dolo. Da qui i ricorsi, che denunciano violazione di legge sul concorso in reato proprio e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla disciplina del concorso di persone nel reato. Non è necessario il previo accordo, ma assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato: le condotte dei concorrenti devono risultare integrate, con giudizio di prognosi postumo, in un unico obiettivo perseguito in varia e diversa misura. Sul piano soggettivo, poiché l’accordo non rientra nella struttura del dolo, occorre la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del fatto tipico. Il Collegio richiama sul punto Sez. 1 n. 28794 del 2019, Sez. 2 n. 18745 del 2013, Sez. 5 n. 25894 del 2009 e Sez. 2 n. 44301 del 2005.

Con specifico riguardo alla bancarotta fallimentare, la Corte ricorda l’insegnamento costante secondo cui il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5 n. 26501 del 2021; Sez. 5 n. 4710 del 2019).

Su questa base il Collegio enuncia il principio che intende affermare: la responsabilità del concorrente esterno esige anche la riferibilità del contributo alla condotta tipica dell’intraneus, secondo una unitaria convergenza finalistica. Ove dunque l’intraneus, riconosciuto amministratore effettivo, sia assolto per difetto dell’elemento soggettivo, la responsabilità dell’extraneus non può essere affermata senza specifica motivazione sulla concreta efficienza causale del suo contributo e sulla comune unitarietà di intenti.

Applicando tali indicazioni, la sentenza impugnata non supera il vaglio. La Corte territoriale si è discostata in modo significativo dalla valutazione dei fatti del Tribunale, pur ritenendone incontestata la ricostruzione e utilizzando i medesimi elementi di prova. Ha configurato in capo al ricorrente un contributo concorsuale rispetto a un reato proprio ascritto ad altro soggetto, rimasto assolto per difetto di prova del dolo. La motivazione risulta così contraddittoria, non essendo indicata la specifica efficienza causale della condotta del ricorrente né la portata e la consistenza della distrazione contestata. Emerge inoltre un profilo di eccentricità, laddove la stessa sentenza sottolinea il ruolo del ricorrente quale assoluto dominus nella ideazione e realizzazione delle condotte fraudolente, in contrasto con il riconosciuto ruolo di mero amministratore formale.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, restando assorbiti gli altri motivi.

Nota della Redazione

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