Parte civile e ricorso per saltum: inammissibile per difetto di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 41634 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile che abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione tacita di querela è priva dell’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. L’interesse ad impugnare è attuale e concreto solo quando il mezzo sia idoneo a rimuovere il pregiudizio derivante dalla pronuncia e a realizzare una situazione pratica più vantaggiosa. Il proscioglimento per remissione tacita ha carattere meramente processuale: non contiene alcun accertamento del fatto-reato, non è idoneo al giudicato nei processi civili ai sensi degli artt. 652-654 cod. proc. pen. e non pregiudica le pretese risarcitorie, azionabili davanti al giudice civile. La declaratoria di inammissibilità è compatibile anche con la nuova previsione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., subentrata all’art. 622 cod. proc. pen. L’inammissibilità non comporta la condanna a favore della Cassa delle Ammende, quando dipenda unicamente dal difetto di interesse.
Il Fatto
Con sentenza del 28 aprile 2025 il Giudice di pace di Carrara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., ritenendolo estinto per remissione tacita di querela. La persona offesa, costituita parte civile con difensore e procuratore speciale sin dalla prima udienza del 24 febbraio 2025, ha proposto ricorso per cassazione dolendosi dell’abnormità funzionale del provvedimento: la mancata comparizione all’udienza del 28 aprile 2025 era stata erroneamente valutata come remissione, nonostante la volontà di costituirsi parte civile fosse stata ribadita in udienza.
Il ricorso giunge davanti alla Corte dopo che il Giudice di pace aveva notificato alla persona offesa l’avvertimento che l’assenza alla successiva udienza sarebbe stata interpretata come remissione implicita della querela.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta tre questioni preliminari prima di esaminare il merito. Quanto alla qualificazione della ricorrente, la stessa va considerata parte civile e non persona offesa: la costituzione si perfeziona con il deposito dell’atto in udienza, senza necessità di un provvedimento ammissivo del giudice, salva la sola possibilità di esclusione ai sensi degli artt. 80 e 81 cod. proc. pen.
Quanto alla qualifica del mezzo, la parte civile ha proposto un ricorso per saltum, poiché le Sezioni Unite n. 23406 del 2025 hanno riconosciuto alla parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio la legittimazione ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. Trova inoltre applicazione l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150/2022, poiché la costituzione è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 38481 del 2023.
Superate le questioni preliminari, il fulcro è l’interesse ad impugnare. La Corte muove dal dato testuale dell’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.: la remissione tacita consegue solo alla mancata comparizione del querelante citato a deporre quale testimone, non quale persona offesa. Il Collegio richiama la Sez. V n. 43636 del 2023 e, già prima della riforma, la Sez. IV n. 5801 del 2021, che hanno escluso la remissione ove il giudice non abbia verificato l’effettiva volontà del querelante. Nel caso concreto l’avviso riguardava la comparizione della querelante in quanto tale, non quale teste: difettavano dunque i presupposti del proscioglimento.
Tuttavia, l’ammissibilità va valutata alla luce dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 35599 del 2012, per le quali la parte civile è priva di interesse avverso il proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale, trattandosi di pronuncia processuale inidonea ad arrecare vantaggio civilistico. In linea con la Sez. V n. 28461 del 2025 e con la Sez. V n. 13312 del 2008, il proscioglimento in limine litis per ragioni processuali non pregiudica le pretese risarcitorie, azionabili in sede civile, dove il giudice ha il dovere di accertare autonomamente il carattere di reato del fatto dannoso.
Le ragioni che giustificavano l’inammissibilità sotto l’art. 622 cod. proc. pen. restano compatibili con la nuova disciplina. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con condanna alle spese processuali, ma senza condanna a favore della Cassa delle Ammende, in ragione dei soli motivi di interesse che hanno determinato la declaratoria.
Nota della Redazione
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