Partecipazione mafiosa: decisivo il contributo concreto e riconoscibile alla consorteria (Cass. pen. Sez. VI n. 31030 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non si esaurisce in una manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status, ma richiede un contributo effettivo, concreto e riconoscibile reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa. Tale contributo, materiale o morale, può essere ricostruito anche in via indiziaria e può concretizzarsi nel reclutamento di nuovi membri, condotta che accresce la capacità operativa della consorteria. Il giudice di rinvio che si uniformi a tali criteri non è tenuto a rivalutare l’attendibilità del collaboratore di giustizia quando la prova della condotta partecipativa riposi su conversazioni intercettate di contenuto univoco. È infine inammissibile il ricorso con cui si deduca la mancata applicazione delle attenuanti generiche ove il tema esuli dal perimetro del giudizio di rinvio.

Il Fatto

La vicenda processuale giunge alla Corte dopo una complessa sequenza di gradi di merito. Con una precedente pronuncia di legittimità, resa in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, era stata annullata la sentenza di appello limitatamente all’assoluzione di uno degli imputati dal reato associativo contestato al capo A, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria anche per la rideterminazione della pena nei confronti dell’altro ricorrente.

In sede di rinvio, la Corte di appello ha condannato il primo imputato per il delitto associativo e ha rideterminato la pena per il secondo. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, rispettivamente, il difetto di prova del contributo partecipativo e l’omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso proposto nell’interesse del primo imputato è dichiarato inammissibile per aspecificità. La difesa aveva contestato la ritenuta sussistenza della partecipazione al sodalizio, lamentando l’omessa valutazione dell’attendibilità del collaboratore e la genericità delle dichiarazioni, non riscontrate dalle conversazioni richiamate.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021, secondo cui la locuzione “fa parte” di cui all’art. 416-bis cod. pen. implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria, che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta. È necessaria la verifica di un apporto, anche in forme atipiche, ma effettivo e visibile, ricostruibile in via indiziaria e realizzabile anche in un momento successivo rispetto al formale ingresso nell’associazione.

Il giudice di rinvio si è uniformato a tali criteri. Ha accertato che dalle conversazioni intercettate emerge in modo univoco che il ricorrente ha procurato l’ingresso nella consorteria mafiosa di un proprio congiunto, poi divenuto collaboratore di giustizia. L’attendibilità del collaboratore non ha formato oggetto della pronuncia impugnata, che ha ritenuto sufficienti le intercettazioni di contenuto univoco.

La Corte di appello ha qualificato tale condotta come partecipazione punibile, perché il ricorrente ha contribuito al rafforzamento della compagine criminale, accrescendo il numero degli affiliati e la capacità operativa. A supporto ha richiamato la nozione di partecipazione recepita in ambito euro-unitario dalla decisione quadro n. 2008/841/GAI, che incrimina il comportamento partecipativo consistente nel reclutamento di nuovi membri. La motivazione, logica e immune da vizi, resiste alle censure difensive.

Quanto al secondo ricorrente, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha applicato il minimo della pena edittale per il reato associativo, secondo la più favorevole previsione vigente all’epoca del fatto. Il tema dell’applicabilità delle attenuanti generiche non rientrava nel perimetro della sua valutazione, limitato alla determinazione della pena per il reato per il quale era divenuta definitiva l’affermazione di responsabilità. Dall’elencazione dei motivi dell’originario ricorso non risulta che la difesa avesse posto la questione dell’art. 62-bis cod. pen., estranea dunque al giudizio di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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