Rifiuto dell’alcoltest: nessun avviso preventivo sul difensore (Cass. pen. n. 8155/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro, non sussiste l’obbligo di avvisare preventivamente il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. Tale avviso è funzionale al compimento dell’atto irripetibile e presuppone che l’interessato abbia manifestato la volontà di sottoporsi all’accertamento. Il reato previsto dall’art. 186, comma 7, Codice della strada si perfeziona con il rifiuto, in un momento logicamente antecedente all’esecuzione dell’alcoltest. Il mancato esame espresso di una specifica deduzione difensiva non determina inoltre vizio della sentenza quando il suo rigetto emerga dalla complessiva motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la condanna pronunciata in primo grado per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, Codice della strada. L’imputato proponeva ricorso per cassazione contestando, anzitutto, la mancata comunicazione dell’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’esecuzione dell’alcoltest.
Con ulteriori motivi deduceva l’omessa pronuncia su una censura relativa alla valutazione dello stato di ebbrezza, sostenendo che le conclusioni dei giudici di merito fossero fondate soltanto sulle impressioni degli operanti, e lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il primo motivo richiamando l’orientamento secondo cui l’obbligo previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. non sussiste quando il conducente rifiuti di sottoporsi all’alcoltest. La presenza del difensore è diretta a garantire il corretto svolgimento di un atto non ripetibile. Tale esigenza nasce soltanto quando l’accertamento debba effettivamente essere eseguito. Se invece l’interessato oppone il rifiuto, il fatto di reato è già integrato e non vi è più alcun atto tecnico da compiere rispetto al quale debba essere formulato l’avviso.
La Corte precisa che la locuzione normativa riferita al momento in cui si procede al compimento degli atti presuppone logicamente che l’interessato abbia acconsentito all’accertamento. Il rifiuto si colloca quindi necessariamente in una fase precedente. Da ciò deriva che l’avviso della facoltà di assistenza difensiva postula la già manifestata volontà del conducente di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla valutazione dello stato di ebbrezza, la Cassazione osserva che non è necessario confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva quando il suo rigetto risulti chiaramente dalla struttura complessiva della motivazione. Nel caso concreto, le decisioni di merito, lette congiuntamente in ragione della doppia conforme, avevano valorizzato specifici indici sintomatici rilevati nell’immediatezza, tra cui l’andamento a zig zag durante la guida, l’eccessiva loquacità, le difficoltà nell’espressione verbale e l’andatura instabile.
Infine, viene respinta anche la censura relativa alla sospensione condizionale della pena. Il potere del giudice d’appello di riconoscere d’ufficio il beneficio costituisce una deroga eccezionale al principio devolutivo e ha carattere discrezionale. Il mancato esercizio di tale potere non configura, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione. Nel caso esaminato, inoltre, la richiesta formulata in appello era stata proposta in termini meramente assertivi, senza indicare elementi concreti idonei a giustificare il beneficio. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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