Inammissibile il ricorso che chiede rilettura delle prove di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 31029 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, senza dedurre specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e senza individuare concreti travisamenti delle emergenze processuali, tende a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La censura sull’aggravante non dedotta come motivo di appello è preclusa a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La parte civile, nel rito camerale, ottiene la rifusione delle spese solo se ha svolto un’attività di contrasto effettiva e non meramente formale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato affermato responsabile del reato di appropriazione indebita e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania. Il giudice di appello aveva confermato la condanna e rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso articola tre motivi: l’affermazione di responsabilità, la sussistenza dell’aggravante e l’omessa motivazione sul beneficio. La parte civile deposita memoria chiedendo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo difetta della necessaria specificità. Esso è meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, con argomenti giuridici corretti e su una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie. Manca, in particolare, una critica specifica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce il limite del proprio sindacato: il motivo tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Richiama sul punto Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, secondo cui esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto.
Il secondo motivo, sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., è inammissibile perché non previamente dedotto come motivo di appello, così come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo, sull’omessa motivazione in tema di sospensione condizionale, è manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha fondato il rigetto sul fatto che l’imputato aveva già fruito della pena sospesa, senza che emergessero elementi positivi, neppure indicati dal ricorrente.
Quanto alla richiesta della parte civile, la Corte richiama Sez. U n. 5466 del 28.01.2004: nel rito camerale, la condanna alle spese in favore della parte civile presuppone un’attività di contrasto effettiva e non meramente formale. Nel caso di specie la memoria si limita a rassegnare le conclusioni, senza dedurre argomenti specifici, sicché la richiesta di rifusione non è accolta.
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Nota della Redazione
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