Partecipazione ad associazione mafiosa: rileva la messa a disposizione del sodalizio (Cass. pen. Sez. V n. 37158 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso è a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio, anche se di secondaria importanza o limitato a una fase della vita associativa. Essa si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per i comuni fini criminosi. La mera contiguità compiacente, non tradottasi in un contributo a effettiva rilevanza causale, non integra la condotta di partecipazione. In sede cautelare il quadro indiziario è valutato in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, con giudizio globale e non parcellizzato sugli elementi.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava all’indagato la custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato per avere fatto parte di un’associazione mafiosa e, in particolare, di una famiglia mafiosa operante in una zona della città, ricompresa in un mandamento. L’indagato ricorreva per il riesame e il Tribunale distrettuale rigettava l’istanza.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di un grave quadro indiziario: il ricorrente si sarebbe limitato a raccogliere le confidenze di un sodale, senza offrire alcun apporto concreto al sodalizio. La difesa escludeva che l’intraneità potesse desumersi dal coinvolgimento nella gestione di controversie private o dalla precedente condanna per un parallelo reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza. Sul piano motivazionale il giudice non deve confutare ogni singola censura, ma indicare in modo logico le ragioni del convincimento, potendo considerarsi implicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisione.
Nel merito, la condotta di partecipazione è a forma libera e consiste nel contributo apprezzabile e concreto alla vita dell’associazione, anche se di secondaria importanza o temporalmente limitato. All’interno del sodalizio mafioso essa si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per i comuni fini criminosi, e si realizza mediante atti di militanza associativa volti ad agevolare in modo riconoscibile gli scopi del gruppo.
La Corte ribadisce che la mera contiguità compiacente, anche con atteggiamenti di fascinazione verso l’apparato mafioso, non è sufficiente ove non sia dimostrata la traduzione della vicinanza in un contributo a effettiva rilevanza causale. Il provvedimento impugnato, tuttavia, indica analiticamente gli argomenti logici e i dati fattuali: la condivisione di notizie riservate agli intranei, la fattiva interlocuzione nelle richieste di autorizzazione a lavori edili e nelle controversie con gli acquirenti di immobili, la considerazione vantata nelle altre famiglie criminali e la precedente condanna per il medesimo reato.
Il ricorrente non si confronta con tale quadro e invoca una rivalutazione del dato fattuale mediante una critica frammentaria dei singoli argomenti. La Corte ricorda che il giudizio di legittimità non verifica l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di merito e che ogni fatto va valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione nel contesto probatorio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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