Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 37157 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito in sede di legittimità contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati, perché una simile censura tende a ottenere una rilettura degli elementi di prova che esula dai poteri della Corte di cassazione. La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi costituisce questione di fatto, non rivalutabile in cassazione salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La valutazione sulla recidiva non può fondarsi sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto proceduto e le precedenti condanne.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13 gennaio 2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 24 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.), commesso in data 30 maggio 2021 ai danni degli pneumatici di un furgone di proprietà di terzi.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. per essere la responsabilità fondata su dichiarazioni ritenute non credibili e non riscontrate, con l’ulteriore rilievo che l’imputato, all’epoca sottoposto agli arresti domiciliari, non avrebbe potuto allontanarsi dal domicilio; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l’asserita inadeguatezza della motivazione sulla recidiva contestata come reiterata e infraquinquennale; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che il primo riproduceva profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti. La doglianza, contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Il giudice di merito, secondo la Corte, ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Esula infatti dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997.
Quanto alla credibilità dei testi, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, vizio ritenuto non emergente nel caso concreto (Sez. II n. 41505 del 24.09.2013).
La valutazione di manifesta infondatezza ha investito anche il secondo e il terzo motivo. La Corte territoriale ha motivato in modo adeguato sia sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, sia sulla configurabilità della recidiva, evidenziando la mancata resipiscenza dell’imputato e la sua elevata e preoccupante pericolosità sociale. Sul diniego delle attenuanti generiche è stato applicato il principio per cui il giudice non deve considerare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Quanto alla recidiva, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi di legittimità, secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto proceduto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Anche il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del diniego dell’art. 131-bis cod. pen. con valutazione di merito adeguata e priva di vizi rilevabili in legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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