Sequestro probatorio di dispositivi elettronici e proporzionalità della misura (Cass. pen. Sez. V n. 37165 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche alle misure cautelari reali sono applicabili i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati dall’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. Con particolare riferimento al sequestro probatorio di dispositivi elettronici e telematici, il rispetto del principio di proporzionalità esige che il pubblico ministero illustri nel decreto: le ragioni dell’acquisizione estesa o, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate; i criteri di selezione del materiale informatico archiviato e l’eventuale perimetrazione temporale; i tempi della selezione, con restituzione della copia dei dati non rilevanti. Solo tale motivazione consente di apprezzare il rapporto di proporzione tra finalità probatorie perseguite e sacrificio imposto al titolare dei dati. Il provvedimento che ometta queste indicazioni e rimetta la durata della misura al “tempo strettamente necessario” è viziato.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 27 giugno 2025, aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero nell’ambito di una indagine su clonazione di carte di pagamento utilizzate per rifornimenti fraudolenti, eseguito con skimmer installati sulle colonnine di distributori di carburante.

Il sequestro aveva riguardato tre telefoni cellulari e una tessera prepagata per carburante. Il ricorrente, raggiunto dal provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 8 CEDU per assenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sul nesso di pertinenzialità, nonché motivazione apparente sull’adeguatezza e proporzionalità della misura, in particolare quanto alla previsione di un termine per le operazioni investigative tecniche.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo. In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale valuta solo l’astratta configurabilità del reato, ossia il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi, non la concreta fondatezza dell’accusa. Il giudizio concerne l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, secondo la consolidata giurisprudenza (Sezioni Unite n. 23 del 1996; Sez. II n. 25320 del 2016; Sez. V n. 24589 del 2011). Il Riesame ha congruamente argomentato, ponendo in rilievo che l’indagato si trovava a bordo di un mezzo mentre altro indagato si riforniva con carte clonate e che accanto a lui vi erano cisterne di grande capienza.

Il secondo motivo è invece fondato. Il principio di proporzionalità, sancito per le misure personali dall’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., è applicabile anche alle misure cautelari reali e deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile, per evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà (Sez. III n. 21271 del 2014; Sez. V n. 8382 del 2013). Sul punto la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e delle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, che hanno affermato l’ineludibile necessità di una interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al requisito della proporzionalità e di una motivazione che garantisca come le esigenze di accertamento non siano perseguibili in modo meno limitativo.

Il principio di proporzionalità, espressione del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., si traduce nel canone del minimo mezzo, richiamato anche dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte Edu 13 ottobre 2015). Applicato al sequestro di dispositivi elettronici, il vincolo reale deve essere proporzionato sotto profili quantitativi, qualitativi e temporali. Il pubblico ministero deve quindi indicare le ragioni dell’acquisizione estesa, i criteri di selezione del materiale informatico e la perimetrazione temporale dei dati, nonché i tempi della selezione con restituzione delle copie non rilevanti (Sez. VI n. 17677 del 2025; Sez. VI n. 1286 del 2024).

Nel caso concreto la Corte ritiene soddisfatta solo la prima condizione. Manca invece ogni indicazione sulla separazione dei dati personali da quelli rilevanti. Il vulnus decisivo è la generica perimetrazione temporale della misura al “tempo strettamente necessario ai fini degli accertamenti in corso”, genericità che il Riesame ha disatteso con argomentazioni inidonee, richiamando i termini delle indagini preliminari. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro limitatamente ai telefoni cellulari, con restituzione all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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