Pensione di reversibilità all’orfano inabile: vivenza a carico e non autosufficienza economica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 223 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne postula, sul piano sanitario, l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 222/1984, requisito che va accertato a prescindere da fattori ambientali, socioeconomici e dalle attitudini professionali del soggetto. Sul piano economico, la vivenza a carico presuppone la non autosufficienza economica dell’orfano e, per i decessi successivi al 31 ottobre 2000, si accerta in relazione al limite di reddito stabilito dall’art. 14-septies della legge n. 33/1980, annualmente rivalutato. Nei confronti del figlio maggiorenne inabile e convivente, ove questi non disponga di redditi propri sufficienti, la vivenza a carico può, di norma, ritenersi soddisfatta, senza necessità di autonoma verifica del mantenimento abituale. Il soddisfacimento del requisito economico va verificato alla data del decesso del genitore, rilevando l’importo del trattamento percepito dall’orfano raffrontato al limite reddituale rivalutato.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne di un pensionato CPDEL, ha chiesto la pensione di reversibilità sostenendo di essere inabile al lavoro e a carico del padre al momento del decesso di questi. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato sia la sussistenza dello stato di inabilità assoluta e permanente, sia il requisito della vivenza a carico, evidenziando che la ricorrente era titolare, sin dal 2012, di un trattamento di invalidità civile.
Il Giudice ha disposto consulenza tecnica medico-legale presso il CML del Ministero della Difesa, il cui parere ha concluso nel senso della inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del padre. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 17 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo del trattamento di reversibilità agli orfani superstiti, richiamando gli artt. 21 e 22 della legge n. 903/1965. Il requisito sanitario è individuato nell’art. 8 della legge n. 222/1984, che richiede l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il Giudice sottolinea la differenza rispetto al previgente art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973, che esigeva la sola inabilità a proficuo lavoro: la nuova formulazione impone una totale esclusione dal mondo del lavoro, indipendentemente dal tipo di attività, dalle attitudini e dalla formazione del soggetto, purché suscettibile di assicurare mezzi di sostentamento.
Quanto al requisito economico, la Corte richiama la circolare INPS n. 185/2015, che distingue tra figli conviventi e non conviventi. Per i figli maggiorenni conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, potendo di norma prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale. Pur riconoscendo che la circolare non è atto di rango legislativo, il Giudice ne condivide il contenuto, in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit, il figlio inabile e maggiorenne convivente con il genitore, privo di redditi propri, è a carico di questi.
Nel caso concreto, il Giudice aderisce integralmente al parere del CML, ritenendolo ampio e congruamente motivato, e riconosce la ricorrente assolutamente inabile all’inserimento nel mondo del lavoro. Sul piano economico, accerta che la ricorrente era convivente con il padre, come da stato di famiglia, e non disponeva di risorse proprie. L’INPS aveva eccepito che la ricorrente percepiva un trattamento di invalidità civile: il Giudice rileva che nell’anno 2019 il reddito percepito ammontava a € 3.847,87, a fronte di un limite reddituale, ex art. 14-septies della legge n. 33/1980, rivalutato alla data del decesso in € 13.030,41.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Giudice esclude la maturazione di alcuna prescrizione quinquennale ex art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, essendo il ricorso depositato il 30 gennaio 2023 e la domanda amministrativa risalente al 16 luglio 2019. Le somme arretrate vanno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo il criterio dell’assorbimento enunciato dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM. Le spese di lite, liquidate a carico dell’INPS in € 5.314,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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