Partecipazione comunale a CER: legittima se sostenibile e conveniente (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nuova funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, comporta la verifica della conformità dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione ai parametri dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché degli artt. 4, 7 e 8 TUSP. Lo scrutinio investe la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e la convenienza economica della scelta, ma non si estende all’area del merito amministrativo. Le disposizioni comunitarie e interne sulle comunità energetiche rinnovabili non hanno introdotto deroghe al TUSP: l’adesione a una CER resta subordinata al rispetto del rafforzato onere motivazionale, salvo che l’operazione sia imposta da espresse previsioni di legge.
Il Fatto
Il Comune di Mortegliano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha stabilito di aderire alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l., acquisendo una quota sociale del valore di 25 euro. L’adesione è motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche, al fine di promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in ambito locale.
La società è stata individuata a seguito di avviso pubblico per manifestazioni di interesse. L’ente ha prodotto il piano previsionale 2023-2026 della partecipanda e il parere favorevole dell’organo di revisione. La questione giunge alla Corte per il controllo preventivo sulla conformità dell’operazione ai parametri del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla deliberazione di orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha qualificato la nuova funzione come “peculiare attività di controllo” con tempi, parametri ed esiti definiti dal legislatore. Il controllo mira a scrutinare presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata, ma non invade il merito, limitandosi a verificare la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi perseguiti.
Sul piano dei vincoli finalistici, la Corte richiama l’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e l’art. 4, comma 7, TUSP, che ammette le partecipazioni in società aventi a oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili. La normativa sulle CER non ha derogato al TUSP, come già affermato in precedenti deliberazioni di altre Sezioni regionali. Le finalità ambientali e sociali perseguite ricadono nel quadro dei servizi pubblici che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire; non emergono ragioni ostative.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo — capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario — da quello soggettivo, relativo alla situazione dell’ente. Il piano previsionale espone investimenti crescenti e ricavi da incentivo GSE, con flusso di cassa operativo positivo dal 2026. I bilanci 2022 e 2023, acquisiti autonomamente dalla banca dati ufficiale, mostrano perdite contenute e in diminuzione, la cui piena operatività dipende dal consolidarsi dell’iter regolatorio in materia di incentivi.
Sulla convenienza economica, l’ente ha confrontato la gestione diretta — con costi stimati di almeno 92.500 euro il primo anno e 50.000 euro annui — con i 2.483 euro annui di costi indiretti di competenza dell’aggregatore. Il ricorso a un soggetto esterno è stato ritenuto più efficiente, non disponendo il Comune delle competenze tecniche necessarie.
La Sezione, all’esito della disamina, non ravvisa ragioni ostative alla partecipazione, ma invita il Comune a un attento monitoraggio dell’operazione e ad acquisire il bilancio 2024, affinché la partecipazione mantenga nel tempo i requisiti e le condizioni richiesti dal TUSP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.