Stress lavorativo e cardiopatia ipertensiva: nesso con la causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 14 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, la dipendenza da causa di servizio di una infermità può essere affermata anche quando il servizio espletato abbia operato come concausa efficiente e determinante, purché l’accertamento tecnico, immune da vizi logico-motivazionali, ne dia congrua dimostrazione. Lo stress lavoro-correlato può costituire concausa determinante nell’insorgenza della cardiopatia ipertensiva, specie se l’età di insorgenza è inferiore alla media e mancano ulteriori fattori di rischio. Perché l’infermità sia ascritta a categoria tabellare non è sufficiente la mera possibilità del nesso causale, né l’assenza di postumi invalidanti permanenti consente di riconoscere la dipendenza da causa di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio nell’Esercito a partire dal 1985, agiva avanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tra cui la cardiopatia ipertensiva, gli esiti di intervento per dissezione aortica e gli esiti da pregressa infezione da SARS-CoV-2. Chiedeva, per l’effetto, il trattamento di pensione privilegiata ordinaria, con i trattamenti accessori, a decorrere dall’aprile 2021, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

L’INPS, costituitosi, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 c.g.c. e, nel merito, contestava la sussistenza dei requisiti. Il giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio, il cui esito portava il ricorrente a rimodulare le conclusioni, limitando la domanda alla cardiopatia ipertensiva e alla polmonite interstiziale COVID correlata, ascritte alla VIII categoria della tabella A annessa alla legge n. 834/1981.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consulenza esperita, valutandola immune da censure di carattere logico-motivazionale. L’elaborato peritale ha escluso la riconducibilità a causa di servizio dell’ectasia del bulbo aortico e della conseguente dissezione, potendo il servizio espletato assumere rispetto a tale patologia solo una concausalità marginale.

Diverso l’esito per la cardiopatia ipertensiva. Il CTU ha ritenuto che il servizio espletato per molti anni abbia potuto determinare una condizione di stress tale da rappresentare concausa determinante nell’insorgenza dell’ipertensione arteriosa e, quindi, della cardiopatia ipertensiva. Il giudice valorizza la letteratura medica richiamata, le concrete mansioni assegnate e le modalità del loro espletamento, nonché l’età di insorgenza della patologia, inferiore alla media della popolazione generale, e l’assenza di ulteriori fattori di rischio riconducibili a cause estranee al servizio.

Su queste basi la Corte ha accolto il ricorso nei termini della motivazione, dichiarando che la cardiopatia ipertensiva dipende da causa di servizio ed è ascrivibile all’VIII categoria della tabella A annessa alla legge n. 834/1981.

Quanto alla polmonite interstiziale COVID correlata, il CTU ha accertato che essa non ha determinato postumi invalidanti permanenti e che la sua riconducibilità al servizio è prospettabile solo al livello della mera possibilità. Tale accertamento, secondo il giudice, non consente di affermarne la derivazione da causa di servizio ai fini del trattamento privilegiato, in coerenza con l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 e con l’interpretazione consolidata della giurisprudenza pensionistica.

Le spese legali sono state compensate tra le parti, in ragione della tendenziale gratuità delle vertenze in materia pensionistica e del limitato accoglimento delle domande come inizialmente proposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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