Partecipazione comunale a CER conforme al TUSP ma con monitoraggio (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un ente locale a una comunità energetica rinnovabile non è esente dall’applicazione del TUSP. La disciplina comunitaria e interna di recepimento delle CER non introduce deroghe agli obblighi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’atto di acquisizione della quota societaria deve recare una motivazione analitica sulla necessità della società, sulla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e sulla convenienza economica, con confronto tra le alternative gestionali. Il controllo della Corte dei conti è pieno ma non di merito: verifica la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi, senza invadere lo spazio di apprezzamento dell’amministrazione. Ove il giudizio sia favorevole, permane l’onere di monitoraggio nel tempo del mantenimento dei requisiti finalistici, finanziari ed economici.

Il Fatto

Il Comune ha approvato la partecipazione a una società cooperativa benefit che opera come aggregatore territoriale per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, mediante acquisto di una quota societaria di modesto valore. La società era stata individuata a esito di un avviso pubblico per manifestazioni di interesse. Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare, la relazione motivata, il piano previsionale della società, i bilanci e il parere favorevole dell’organo di revisione.

La questione attiene alla verifica della conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione di controllo assegnata dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il legislatore ha previsto un termine di sessanta giorni per la pronuncia e ha qualificato l’onere motivazionale come rigoroso, a presidio del buon andamento e della tutela delle risorse pubbliche. La decisione delibera entro il termine e, in assenza di pronuncia, l’ente può procedere.

Quanto ai presupposti, la Corte verifica la competenza della Sezione regionale, la legittimazione dell’ente e gli adempimenti formali del TUSP. L’organo competente all’acquisto della partecipazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), del TUSP, è individuato nel Consiglio comunale, e la forma cooperativa rientra tra le tipologie ammesse.

Sul piano finalistico, la Sezione richiama l’art. 4, comma 7, del TUSP, che ammette le partecipazioni in società aventi a oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili, e l’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, che delinea le caratteristiche delle CER e la loro apertura ai consumatori vulnerabili. Lo sviluppo di una CER rientra nelle finalità di servizio pubblico perseguibili dagli enti locali, con obiettivi ambientali e sociali, incluso il contrasto della povertà energetica. Non emergono ragioni ostative sotto tale profilo.

La Corte esamina poi la sostenibilità finanziaria nella duplice accezione oggettiva e soggettiva. Il piano previsionale e i bilanci mostrano una società in fase di avvio, con perdite contenute e in riduzione, e prospettive di crescita legate al consolidarsi del quadro regolatorio. La copertura della spesa e l’assenza di esborsi indiretti rilevanti sono confermate dal parere del revisore.

Sulla convenienza economica, l’ente ha confrontato la gestione diretta, la soluzione in house e l’affidamento a un partner specializzato, ritenendo quest’ultima la più efficiente. Il controllo non si estende al merito, ma verifica la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi. All’esito, non si ravvisano elementi pregiudizievoli, ma si impone all’ente un monitoraggio attento e l’acquisizione del bilancio dell’esercizio successivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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