Responsabilità contabile del responsabile finanziario per attestazione copertura inesistente e omissione pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 109 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile del servizio finanziario di un ente locale risponde a titolo di colpa grave per il danno erariale cagionato all’ente quando rilascia il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria in assenza di ogni indicazione del capitolo di spesa, così attestando una copertura inesistente. A tale condotta commissiva si aggiunge la responsabilità omissiva di chi, acquisita la fattura e il successivo sollecito, nulla faccia per assicurare il pagamento nei termini di legge. Il nesso causale sussiste sia rispetto all’incertezza generata nella successiva fase di liquidazione, sia rispetto al ritardo protratto che induce il creditore ad attivare le procedure monitorie. Il danno risarcibile è costituito dal maggior esborso per interessi e spese legali, riducibile in via equitativa con il potere riduttivo in presenza di concorso di altri soggetti e di iniziative di riduzione del pregiudizio.

Il Fatto

Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio economico-finanziario di un Comune, chiedendone la condanna per il danno erariale derivante dal maggior esborso sostenuto dall’ente a titolo di interessi e spese legali. La vicenda trae origine da lavori di manutenzione straordinaria disposti con delibera di Giunta e affidati, senza gara, a una società per un importo determinato.

Il responsabile finanziario aveva apposto il visto di regolarità contabile sulla determinazione di affidamento. La società emise la fattura, che rimase insoluta; dopo un sollecito e circa tre anni di inerzia, propose ricorso per decreto ingiuntivo. Le parti addivennero a un accordo bonario e il Comune riconobbe il debito fuori bilancio, pagando un importo superiore a quello originario. Da qui la domanda di risarcimento per colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice normativa. L’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio sia acquisito il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, e che i soggetti che esprimono i pareri rispondano in via amministrativa e contabile. Il controllo contabile si esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Su tale base, la Corte ritiene che l’attestazione resa dal convenuto sulla determinazione di affidamento dei lavori sia stata adottata in palese violazione delle norme richiamate, essendo del tutto assente ogni indicazione del capitolo di spesa. Ne deriva l’affermazione della responsabilità per aver attestato una copertura priva di riscontro.

La difesa del convenuto — secondo cui egli non avrebbe rivestito il ruolo di responsabile del procedimento e non avrebbe potuto avvalersi della procedura d’urgenza ex art. 191, comma 3, del T.U.E.L. — viene respinta: proprio l’illegittima attestazione resa ha reso non possibile il ricorso a quella procedura, mancando una copertura in bilancio.

Quanto al secondo profilo, il Collegio dà per acquisito, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 95 c.g.c., che fattura e sollecito siano pervenuti al settore finanziario. Rileva che tutti gli atti di liquidazione devono essere effettuati dal responsabile individuato entro i termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente. Ricevuti fattura e sollecito, il convenuto nulla fece per garantire il pagamento nei termini di legge, con protratta inerzia.

Il nesso causale è riconosciuto sotto un duplice profilo: la carenza di copertura ha creato incertezza riverberatasi sulla fase di liquidazione e pagamento; il comportamento inerte ha direttamente consentito che la società attivasse le procedure monitorie, con conseguente maggior esborso. Accertata la responsabilità, il Collegio accoglie la richiesta di potere riduttivo, tenuto conto del coinvolgimento di altri soggetti e dell’iniziativa assunta dalla debitrice per ridurre il pregiudizio, riducendo la condanna a 3.000,00 euro, oltre interessi, con spese di giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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