Partecipazione indiretta in società in house e assunzione della qualità di socio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 230 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si estende alle operazioni societarie straordinarie purché all’esito delle stesse l’ente pubblico assuma la qualità di socio, direttamente o indirettamente, in società nuove o esistenti. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre al parere e quelli esclusi. Non integra pertanto i presupposti della fusione per incorporazione l’operazione che, in una prima fase, lasci distinti i soggetti societari e si atteggi a conferimento di quote con costituzione di una holding operativa. L’ente deve comunque fornire analitica motivazione su necessità, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino provinciale. Il servizio è attualmente svolto da una società e da altre tre società pubbliche, destinate a diventare controllate di una costituenda holding.
L’operazione, di fonte assembleare di bacino, prevede il conferimento delle quote delle tre società nella capogruppo mediante aumento di capitale, con conseguente assunzione della qualità di socio da parte degli enti conferenti e partecipazione indiretta dei soci già presenti. Il Comune chiede alla Sezione di valutare la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022. L’esercizio dell’autonomia contrattuale pubblica si articola in due fasi: una pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio; l’altra privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due fasi e verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che sia attuata.
Quanto all’ambito oggettivo, la Sezione richiama la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022: l’art. 5, comma 3, TUSP limita l’applicazione ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria. Le operazioni societarie straordinarie, come la fusione, restano escluse, perché in esse la partecipazione non subisce modifiche assimilabili all’acquisizione di nuovi titoli.
Nel caso esaminato, però, la fusione per incorporazione è prevista solo in una fase successiva. Nella prima fase la società capogruppo gestirà il servizio direttamente nel territorio dei propri soci e indirettamente tramite le controllate, assumendo il ruolo di holding operativa. Gli enti conferenti acquisiscono la qualità di soci diretti della capogruppo; i soci già presenti acquisiscono la partecipazione indiretta nelle tre società. La fattispecie ricade quindi pienamente tra le ipotesi sottoposte al parere.
La Sezione ritiene che la scelta dell’affidamento in house providing e della struttura societaria unitaria sia ascrivibile al Consiglio di Bacino, con margini di discrezionalità ridotti per l’ente procedente. La delibera rispetta i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, in quanto le società operano nei servizi pubblici locali. Quanto alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, l’operazione non prevede esborsi né futuro fabbisogno di equity, trattandosi di conferimenti in natura. La convenienza economica è suffragata da uno studio commissionato e dall’analisi di benchmark. L’intervento è infine compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato.
La Corte conclude non ravvisando elementi ostativi all’acquisizione della partecipazione indiretta e all’assunzione della qualità di socio, con trasmissione e pubblicazione della deliberazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Nota della Redazione
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