Indebito pensionistico e legittimo affidamento del pensionato in buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 265 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’ente previdenziale di procedere al recupero dell’indebito pensionistico, ex art. 162, comma 7, d.p.r. n. 1092/1973, non è incondizionato. Ad esso si contrappone il legittimo affidamento del pensionato in buona fede, il quale matura e si consolida con il protrarsi del tempo e risulta opponibile sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria. L’affidamento tutelabile richiede un vantaggio chiaro e univoco, una plausibile convinzione di avere titolo all’utilità percepita e un arco temporale tale da persuadere il beneficiario della stabilità del trattamento. L’irripetibilità è esclusa solo quando il percettore abbia conseguito le somme con dolo. L’inerzia colpevole dell’ente previdenziale, protrattasi per anni, preclude il recupero delle somme corrisposte in eccesso e impone la restituzione di quanto già trattenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito in congedo e titolare di pensione ordinaria e poi privilegiata, impugnava davanti alla Corte dei conti le comunicazioni del 30.6.2020, notificate il 18.8.2020, con cui l’INPS aveva disposto ritenute mensili per complessivi euro 582,16 nel periodo 1.9.2020 – 30.4.2023, chiedendo l’accertamento del diritto all’irripetibilità dell’indebito pensionistico.
Il pensionato eccepiva la prescrizione dell’azione di recupero e, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa per il consolidarsi di uno stato di legittimo affidamento in buona fede, con violazione degli artt. 203, 204, 205, 206 d.p.r. n. 1092/1973. Il giudice accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 78/2023, sospendendo l’efficacia esecutiva degli atti di recupero e imponendo all’INPS la restituzione delle trattenute. Si costituivano l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e il Ministero della Difesa, chiedendo in subordine manleva e rivalsa verso l’Istituto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. L’ente previdenziale è parte del giudizio per il ruolo concretamente rivestito nella procedura amministrativa di recupero dell’indebito oggetto di contestazione.
Nel merito, la Corte muove dalla giurisprudenza contabile, ricordando che le Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, richiamando la n. 7/2011/QM, hanno ritenuto che lo spirare dei termini regolamentari per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva di per sé l’Amministrazione della potestà di modificare il provvedimento provvisorio e di recuperare in sede di conguaglio le somme erogate in eccesso.
A tale diritto di recupero si contrappone però la situazione giuridica di legittimo affidamento del pensionato. Il Giudice nomofilattico ne ha individuato gli elementi costitutivi: un dato oggettivo, consistente in un vantaggio chiaro e univoco; un dato soggettivo, che rende l’affidamento legittimo solo se radicato nella buona fede in senso oggettivo e non nell’aspirazione all’irripetibilità di quanto ottenuto con dolo; un elemento temporale, che consente il consolidamento solo in presenza di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità.
Nel caso di specie, alla potestà di ripetizione ex art. 162, comma 7, d.p.r. n. 1092/73 si contrappone un legittimo affidamento connotato dalla buona fede. I pagamenti non erano stati determinati o indotti dall’interessato e la loro natura indebita, per la parte in eccedenza, non era ragionevolmente percepibile con l’ordinaria diligenza. Rileva il decorso di un considerevole lasso di tempo, pari a 15 anni tra l’inizio della corresponsione della pensione provvisoria e la notifica della comunicazione di avvio dell’azione di recupero.
L’indebito si è formato per errori ascrivibili in via esclusiva alla colpevole inerzia dell’INPS. L’ente avrebbe potuto e dovuto liquidare il trattamento definitivo già nel 2008, alla ricezione del decreto definitivo di pensione ordinaria, o quanto meno nel 2010, in occasione del decreto definitivo di trattamento privilegiato, operando il conguaglio. Solo nel 2020 l’INPS vi ha provveduto, avviando l’azione di recupero. La Corte riconosce quindi l’irripetibilità dell’indebito di euro 18.628,98 e il diritto alla restituzione delle somme recuperate, compensando le spese per la sussistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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