Controllo successivo Corte conti presuppone contrasto reale tra RTS e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 22 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone, sul piano sostanziale, l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto e nell’esecuzione dello stesso nonostante le osservazioni impeditive. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo configura una mera questione procedurale di tempistiche e non integra quel contrasto interpretativo che legittima l’intervento della Magistratura contabile. Ne consegue che, in difetto del previsto presupposto, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto prot. n. 11912 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo Statale “Morosini” di Venezia, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. La RTS aveva restituito il provvedimento privo del visto per violazione dei termini di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, che impone l’invio dell’atto al controllo preventivo contestualmente alla sua adozione.

Il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, dando contezza delle ragioni del ritardo. La RTS ha quindi trasmesso gli atti alla Sezione. La fattispecie rientra in un deferimento cumulativo di 78 contratti, tutti accomunati dalla medesima criticità, per i quali la RTS non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza a causa della tardività dell’invio. L’Ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza in relazione agli atti deferiti, trattandosi di questione territorialmente circoscritta alla sola RTS di Venezia. Rileva inoltre l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS, poiché in quei casi si trattava di criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, ovvero di situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto.

Nel merito, la Corte osserva che l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 stabilisce che il controllo successivo presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, con assunzione espressa della determinazione confermativa dell’atto. Il dirigente deve assumersi ogni responsabilità per l’esecuzione del provvedimento. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012.

Restano pertanto irrilevanti le divergenze meramente formali tra amministrazione attiva e RTS che non sfocino in un reale contrasto interpretativo. Non può attivarsi il controllo successivo qualora il dirigente titolare della spesa non abbia esplicitamente chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. Nella fattispecie non emerge alcun contrasto su questioni giuridiche, ma solo una problematica procedurale di tempistiche di invio.

L’unico punto di contestazione non superato dalla RTS è la tardiva trasmissione del contratto, di durata e con effetti permanenti nel tempo. Tale evenienza esclude la sussistenza del contrasto richiesto dalla norma quale presupposto fondamentale, necessario e assorbente. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Il Collegio dichiara conseguentemente il non luogo a provvedere, disponendo la restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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