Obbligo di motivazione rafforzata per l’assoluzione in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 39772 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non essendo obbligato a rinnovare la prova dichiarativa, è tenuto a una motivazione rafforzata: deve spiegare perché una determinata prova assuma una valenza dimostrativa diversa da quella riconosciuta dal primo giudice e dare puntuale ragione delle difformi conclusioni. Non basta opporre al decisum appellato una ricostruzione alternativa astrattamente plausibile, occorre un confronto argomentativo serrato con esso, sorretto da ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito. Il ragionevole dubbio che sostiene l’assoluzione deve rispondere a criteri di intrinseca razionalità e ancorarsi alle risultanze processuali, non a mere ipotesi del giudicante. La sentenza di secondo grado che si limiti a inserire notazioni critiche di dissenso nella trama argomentativa della pronuncia impugnata senza riesaminare il compendio probatorio è affetta da difetto di motivazione e da travisamento della prova.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad assicurarsi l’impunità mediante minaccia, subito dopo il tentativo di impossessarsi della borsa della persona offesa.
La Corte d’appello di Bari, in riforma, aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ravvisando contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e dei nonni di questa, presenti al fatto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari, deducendo difetto di motivazione e travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dello stato della giurisprudenza di legittimità sull’onere motivazionale del giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 14800 del 2017 (Troise), oltre che a Sezioni Unite n. 45276 del 2003 e n. 33748 del 2005 (Mannino): l’obbligo di motivazione rafforzata si impone ogni volta che il giudice di secondo grado ribalti la decisione del primo, a prescindere dalla rinnovazione dell’istruttoria, e assume contenuti specifici a seconda che riformi in senso assolutorio o di condanna.
Il ribaltamento in chiave assolutoria non può fondarsi su una critica tra giudici posizionati “orizzontalmente” rispetto allo stesso materiale probatorio. Il giudice dell’impugnazione deve invece misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum, evidenziare gli elementi sottovalutati o trascurati e quelli inconferenti o in contraddizione con la ricostruzione posta a base della sentenza appellata. A una plausibile ricostruzione del primo giudice non può sostituirsi un’altrettanto plausibile, ma diversa, ricostruzione operata in appello.
Su questa base la Corte verifica il caso concreto. La Corte territoriale, nelle sue scarne considerazioni, si è limitata a inserire nella propria struttura argomentativa generiche notazioni critiche di dissenso sulle asserite contraddizioni tra le dichiarazioni rese in indagini preliminari e in dibattimento. Non ha considerato che il primo giudice aveva tenuto conto di quelle stesse contraddizioni e dei rapporti conflittuali tra l’imputato e i nonni della persona offesa, ritenendo le dichiarazioni sostanzialmente confermate.
Il giudice di appello ha dato specifica rilevanza, ai fini del ragionevole dubbio, proprio alla circostanza che il primo giudice aveva logicamente ritenuto irrilevante: il punto in cui si era verificato il contatto con la borsa. Ha valorizzato i “non ricordo” senza confrontarsi con il rilievo del primo giudice sulla loro naturalezza a distanza di anni. Né ha spiegato come l’affermata incompatibilità tra inseguimento e presenza dell’imputato nei pressi all’arrivo dei carabinieri si conciliasse con la sentenza di primo grado.
Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, cui spetta la rivalutazione del fatto con lo specifico e approfondito confronto motivazionale con la sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.