Partecipazioni camerali e vincoli di scopo e attività nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 192 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assunzione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche è subordinata, fra gli altri, al rispetto del vincolo di scopo e del vincolo di attività di cui all’art. 4 TUSP. Il primo attiene alla coerenza tra le finalità istituzionali dell’ente partecipante, le attività della società e la stretta necessità della partecipazione; il secondo impone la riconducibilità dell’oggetto sociale alle tipologie di attività espressamente previste. La qualificazione dei servizi come servizi di interesse generale dipende dalle concrete modalità di erogazione, con rilievo decisivo dei principi di imparzialità e non discriminazione. La valutazione delle alternative all’assunzione della partecipazione è scrutinata tenendo conto della natura dell’amministrazione coinvolta e del grado di autonomia riconosciutole.

Il Fatto

La Camera di commercio di Torino ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui la Giunta ha espresso la volontà di entrare nella compagine sociale di una società consortile a responsabilità limitata, qualificata come Centro di competenza ad alta specializzazione ai sensi del D.M. n. 214/2017. L’operazione prevede l’acquisto di una quota minoritaria detenuta da due Atenei torinesi e l’adesione a un patto parasociale già esistente.

L’atto è stato trasmesso per ottenere il parere previsto dall’art. 5 TUSP. L’Ente ha dichiarato di non voler procedere all’acquisto in caso di parere non positivo. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento in adunanza pubblica, sollevando questioni di competenza e di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la competenza. Le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e rientrano fra le “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”. Entrambi i soci pubblici e l’ente che intende aderire hanno sede in Piemonte. Non emergono collegamenti diretti con la struttura ministeriale, né riconducibilità al PNRR: il rifinanziamento dei Centri con risorse del Piano, di per sé, non attrae la fattispecie alle Sezioni Riunite.

Quanto alla possibilità per un ente camerale di aderire a un Centro di competenza, il D.M. n. 214/2017 non contempla espressamente soggetti diversi dagli organismi di ricerca e dalle imprese. Tale omissione, osserva la Corte, può rilevare sotto altri profili, ma non preclude l’acquisto. Le limitazioni alle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni derivano, per scelta legislativa, dal TUSP, non da regolamenti ministeriali.

Sul vincolo di scopo l’attinenza dell’oggetto sociale alle finalità istituzionali camerali è indubbia. Quanto al vincolo di attività, le attività dei Centri non sono di per sé assoggettate a obblighi di servizio pubblico e la partecipazione pubblica resta inferiore all’1%. Tuttavia, le concrete modalità di erogazione — l’erogazione a soci e terzi su base imparziale e non discriminatoria, garantita dallo statuto e rafforzata dal patto parasociale — consentono di qualificare i servizi come servizi di interesse generale. Il rispetto di tale condizione costituisce presupposto di legittimità del mantenimento della partecipazione.

Sulla stretta necessità, la motivazione non chiariva le alternative all’ingresso. L’Ente ha precisato che solo la partecipazione societaria garantisce il sostegno continuativo e il diritto di designare un componente del Consiglio di amministrazione. Tenuto conto dell’autonomia funzionale camerale e del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., tale valutazione integra il requisito di cui all’art. 4 TUSP e soddisfa l’onere motivazionale.

La Sezione ritiene infine congrua la sostenibilità finanziaria e non ravvisa profili di contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato. Esprime pertanto giudizio positivo sulla sussistenza dei requisiti e raccomanda all’Ente di monitorare nel tempo le condizioni di erogazione dei servizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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