Controllo Corte conti su acquisto partecipazione: parere sfavorevole per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 276 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, e si indirizza alla relativa motivazione. L’amministrazione è tenuta a una motivazione analitica che dia conto, tra l’altro, delle ragioni e delle finalità della scelta, della sua convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Non può ritenersi soddisfatto tale onere quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. L’assenza di un quadro economico di raffronto tra i costi della gestione affidata alla società e quelli della gestione attuale o di un ipotetico ricorso a gara integra un vizio insuperabile e assorbente, che impone il parere sfavorevole.
Il Fatto
Il comune istante ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo un atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel servizio di igiene urbana, tramite altra società a capitale pubblico di cui è socio. L’operazione è promossa da quest’ultima, che acquisterebbe una quota del capitale della società target attingendo dal proprio piano degli investimenti, senza esborso economico immediato per i comuni autorizzanti.
Non è contestuale all’acquisizione l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che risulta però dichiaratamente preordinato alla razionalizzazione delle gestioni in house attive nel settore nell’area metropolitana, con previsione di espansione dei servizi gestiti nel decennio 2025-2035. La richiesta di parere è stata presentata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica l’attività esercitata come peculiare controllo i cui tempi, parametri ed esiti sono individuati dal legislatore, richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). L’oggetto è l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e il sindacato si indirizza alla motivazione del provvedimento.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’operazione mira all’aggregazione delle gestioni dei rifiuti in più zone omogenee dell’area metropolitana e che la società acquirente è prevista in crescita della propria quota di partecipazione per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e perciò non altrimenti noto.
Il nucleo del ragionamento attiene all’onere di motivazione analitica. Secondo l’orientamento della Sezione, tale onere non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio (deliberazione n. 2/2024/PASP). L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige infatti la motivazione sulle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata.
Nel provvedimento sottoposto a controllo spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto a quelli sostenuti con i gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. Nonostante l’affidamento non sia contestuale all’acquisizione, l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione e alla riduzione delle società in house del settore, con previsione di affidamento del servizio a partire dal 2026 e incremento progressivo degli abitanti serviti fino al 2035.
La Sezione richiama la propria deliberazione n. 130/2025/PASP, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali in ordine a convenienza economica, sostenibilità finanziaria e analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata. Né nel punto specifico della deliberazione consiliare dedicato alle ragioni e finalità della scelta, né negli allegati, è possibile rinvenire elementi di valutazione della convenienza economica della prossima gestione tramite la società rispetto alla gestione attuale, né un quadro di confronto con l’esternalizzazione. Il parere è pertanto sfavorevole.
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Nota della Redazione
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