Partecipazioni indirette enti locali: motivazione analitica e parere non conformità TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 82 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione societaria indiretta da parte di una propria società in house è soggetto all’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. Non è sufficiente il rinvio integrale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione della partecipata e agli atti a essa allegati: la motivazione per relationem deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti qualificanti della scelta, oggetto di autonoma valutazione da parte dell’ente procedente. Il consiglio comunale è tenuto a dare conto della necessità della società ex art. 4 TUSP, del rispetto dei vincoli di scopo e di attività, della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della convenienza economica, della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato e dell’espletamento della consultazione pubblica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per le Marche è investita, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, della deliberazione con cui il consiglio comunale di un ente locale ha approvato e autorizzato l’acquisizione, da parte di una società a totale partecipazione pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale, della totalità delle quote di una società privata operante nel settore delle reti e degli impianti idrici e fognari. L’operazione è prospettata come progetto di rinforzamento industriale della partecipata e prevede, a monte, un’operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale che interessa il gruppo societario oggetto di acquisizione.

L’atto consiliare rinvia, quanto alle ragioni della scelta, alla deliberazione del Consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione a essa allegata, tra cui una relazione dedicata agli oneri di motivazione. La Sezione è chiamata a verificarne la conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio scrutinio. Richiamate le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG, precisa che il controllo non si traduce in una compiuta analisi economico-finanziaria, che darebbe luogo a una inammissibile cogestione, ma verifica completezza e adeguatezza degli approfondimenti, affidabilità delle stime e coerenza delle conclusioni dell’amministrazione.

Il primo rilievo concerne la carenza di motivazione. La deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione e rinvia integralmente agli atti della partecipata, senza esplicitare gli aspetti strategici e qualificanti della scelta nella prospettiva dell’interesse pubblico. La motivazione per relationem non può limitarsi all’indicazione della fonte, ma deve dare conto delle condizioni legittimanti. Tale lacuna tradisce il ruolo di partecipazione attiva riservato ai comuni soci e i doveri di vigilanza connessi al controllo pubblico.

La Corte esamina poi i vincoli di scopo e di attività. L’art. 4 TUSP, espressivo di principi di coordinamento della finanza pubblica, impone che l’ente dia conto della stretta necessità e infungibilità del ricorso al nuovo organismo societario. Poiché la gestione del servizio idrico è già affidata alla partecipata in house, l’acquisizione di un’ulteriore società in mano pubblica non trova giustificazione nel generico riferimento al rinforzamento industriale. Lo schema di statuto della società target, per di più, presenta un oggetto sociale più esteso di quello della partecipata.

Sul versante europeo, la Sezione rileva che l’atto si limita ad affermare l’assenza di incoerenze in materia di aiuti di Stato, senza adeguata istruttoria, e non indica l’esborso finanziario necessario per l’acquisto, che grava su finanze pubbliche. Quanto alla consultazione pubblica, l’adempimento risulta documentato.

Infine, sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, la deliberazione si limita ad affermare che l’operazione non comporta onere o rischio di copertura per l’ente, trattandosi di partecipazione indiretta. La Sezione contesta tale assunto: l’atto non esplicita il corrispettivo né i profili di spesa, non considera il debito del gruppo verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi, né le garanzie a tutela dell’acquirente. L’acquisizione avverrebbe inoltre senza previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, con effetti elusivi della concorrenza e potenziale abuso dello strumento societario, in contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e con i principi ispiratori del Testo unico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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