Responsabilità contabile del percettore di contributi pubblici non restituiti (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 205 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che percepisce contributi pubblici gravanti sulle finanze erariali è legato all’amministrazione erogante da un rapporto di servizio e risponde del danno erariale dinanzi alla Corte dei conti ove destini le somme a finalità diverse da quelle previste o ponga in essere i presupposti per la loro illegittima percezione. Costituisce sviamento delle risorse pubbliche la cessazione anticipata dell’attività finanziata rispetto al termine minimo di mantenimento previsto dal bando, nonché la mancata presentazione della documentazione integrativa necessaria alla rendicontazione. La giurisdizione contabile permane anche in pendenza di liquidazione coatta amministrativa, poiché l’ammissione al passivo del medesimo credito non esclude la persistenza del danno, che viene meno solo con l’effettivo recupero delle somme. Grava invece sull’attore la prova della condotta, del nesso causale, del danno e dell’elemento soggettivo richiesto per la responsabilità del liquidatore, cui non è ascrivibile la scelta assembleare di messa in liquidazione.
Il Fatto
Una cooperativa agricola otteneva due finanziamenti agevolati, concessi da Finpiemonte S.p.a. con provvista in parte regionale e in parte bancaria: il primo di euro 95.000,00, erogato nel dicembre 2013, e il secondo di euro 319.000,00, erogato nel giugno 2014. Nel giugno 2018 l’assemblea dei soci deliberava la messa in liquidazione della società per perdita del capitale; nel novembre 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la liquidazione coatta amministrativa.
Con due provvedimenti del 6 marzo 2020 Finpiemonte revocava integralmente entrambe le agevolazioni e ne chiedeva la restituzione. Il primo finanziamento era stato revocato per perdita del requisito di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento; il secondo per avere la beneficiaria rendicontato spese ammissibili inferiori alla soglia minima di euro 150.000 prevista dal bando. La Procura regionale conveniva in giudizio la cooperativa in liquidazione coatta e la liquidatrice nominata dall’assemblea, contestando un danno di complessivi euro 166.304,86.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto le eccezioni processuali. Quanto alla dedotta nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 87 c.g.c., il Collegio osserva che la norma sanziona la nullità solo quando manchi corrispondenza tra i fatti indicati nell’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. e gli elementi essenziali esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto delle controdeduzioni. La Procura non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva: è sufficiente un esame, anche succinto, delle argomentazioni preprocessuali.
Sul rapporto con la procedura concorsuale, la Corte richiama il principio consolidato delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione contabile sul rapporto obbligatorio permane anche in caso di fallimento del debitore. Alla Corte dei conti compete accertare l’an debeatur e il quantum debeatur, mentre al giudice delegato spetta valutare l’ammissibilità e la collocazione dei crediti. L’insinuazione al passivo del medesimo credito non fa venir meno il danno, che cessa solo con l’effettivo recupero integrale delle somme: il punto di equilibrio è il divieto di risarcire due volte lo stesso pregiudizio, con detrazione in sede esecutiva di quanto già conseguito.
Nel merito, la Sezione afferma la responsabilità contabile della cooperativa. Il privato percettore di contributi è compartecipe dell’attività istituzionale pubblica, in virtù della funzionalizzazione pubblica della gestione delle somme. La società aveva deliberato la liquidazione volontaria nel giugno 2018, prima della conclusione del piano di ammortamento, perdendo così il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 9 del bando; quanto al secondo finanziamento, non aveva mai trasmesso la documentazione integrativa richiesta. Spetta al percettore dimostrare il corretto impiego del beneficio. La cessazione anticipata dell’attività finanziata costituisce elemento sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, desunto dalla mancata comunicazione all’ente erogante e dall’assenza di riscontro alle richieste documentali, con piena consapevolezza di appropriarsi del contributo senza destinarlo alla finalità prevista.
Diversa è la posizione della liquidatrice. Le contestazioni della Procura risalgono ad epoca successiva alla cessazione del suo mandato e a quando non rivestiva più alcuna carica; nessun elemento probatorio collega la sua condotta all’insorgenza del danno. La funzione del liquidatore è conservativa e non gestoria, sicché la sua responsabilità non è assimilabile a quella dell’amministratore. La Corte assolve pertanto la convenuta per mancanza di prova del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
Nota della Redazione
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