Acquisizione indiretta di partecipazioni societarie e oneri di motivazione analitica nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 87 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in società già costituita deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5 TUSP, con riguardo alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La Corte dei conti, in sede di controllo, verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti, nonché l’affidabilità delle stime, senza tradursi in cogestione. Il rinvio integrale alla deliberazione della società partecipata e alla relativa documentazione non assolve agli oneri motivazionali, poiché la motivazione per relationem deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, oggetto di autonoma valutazione dell’ente procedente. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, resta circoscritta a esigenze eccezionali.

Il Fatto

Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica, affidataria in house del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha approvato con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della stessa partecipata, con conseguente assunzione di una partecipazione indiretta in capo all’ente locale.

La deliberazione è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, unitamente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e a numerosi documenti relativi all’operazione societaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo come novellato dall’art. 11 legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti il compito di deliberare entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Corte rileva anzitutto che l’operazione non rientra tra i casi di acquisizione in conformità a espresse previsioni legislative: si tratta di scelta discrezionale della società partecipata, autorizzata dal consiglio comunale con generico riferimento a un “rinforzamento industriale”, in assenza di una decisione specifica dell’ente di governo dell’ambito.

Sul piano dell’art. 5, comma 1, TUSP, la deliberazione consiliare rinvia integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla relazione ivi allegata. La Sezione osserva che la motivazione per relationem non può limitarsi all’indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali, sì da consentire un’autonoma valutazione dell’ente procedente. La lacuna tradisce il ruolo di partecipazione attiva del socio.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, l’atto non dà conto della stretta necessità e infungibilità dell’ulteriore acquisizione, essendo già stata effettuata la scelta dello strumento societario mediante la partecipata affidataria del servizio. Lo schema di statuto della target risulta inoltre più ampio dell’oggetto sociale della partecipata, in tensione con l’art. 2361 cod. civ., e le indicazioni sulla continuità del direttore generale appaiono incoerenti con l’art. 19 TUSP.

In tema di aiuti di Stato e consultazione pubblica, l’atto si limita ad affermazioni apodittiche, senza adeguata istruttoria sull’assenza di rischi per la concorrenza. Sul versante della sostenibilità finanziaria, la Sezione contesta la tesi della neutralità dell’operazione: non sono indicati gli importi a carico della partecipata, né considera la passività per utili pregressi verso il socio uscente, con il rischio che l’acquisizione lasci la struttura gravata di debiti estranei all’interesse pubblico.

Da qui la conclusione di non conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, anche in rapporto al divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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