Partecipazioni societarie e motivazione analitica: parere sfavorevole della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 195 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo che la Corte dei conti esercita sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto la motivazione del provvedimento e i parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comune che intenda acquisire una partecipazione finalizzata alla gestione in house di un servizio non può limitarsi a richiamare la documentazione di corredo: deve dar conto, con motivazione analitica, delle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e del confronto tra gestione diretta ed esternalizzata. In difetto di una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi della gestione in house rispetto ai costi attuali o a quelli stimati di un progetto da porre a base di gara, il parere è sfavorevole, restando assorbite le ulteriori censure.
Il Fatto
Un comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui autorizzava e approvava l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dei rifiuti, tramite la società capogruppo affidataria del servizio idrico integrato di cui il comune è socio. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione di gestioni in house promosso dalla società capogruppo e sostenuto dalla città metropolitana, con previsione di affidamento del servizio di igiene urbana alla società partecipata a partire dal 2026.
Alla deliberazione erano allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto revisionato e il patto parasociale. Il comune ha quindi chiesto il parere di conformità dell’atto ai parametri di legge, in vista della costituzione della partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione inquadra l’attività svolta come peculiare controllo preventivo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, richiamando il proprio consolidato orientamento sulla necessità che il parere si indirizzi alla motivazione del provvedimento. Il controllo non si esaurisce nella verifica formale della completezza documentale, ma investe la qualità argomentativa della scelta organizzativa compiuta dall’ente.
Il thema decidendum riguarda l’acquisizione di una partecipazione che, pur non accompagnandosi al contestuale affidamento del servizio, è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva attribuzione del servizio di igiene urbana alla società partecipata. La Sezione valorizza le previsioni del piano industriale, che prospettano una crescita degli abitanti serviti e l’affidamento del servizio già nel 2026 da parte di numerosi comuni, con ulteriori ingressi negli anni successivi.
Su tale premessa, la Corte richiama l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio. L’onere non si esaurisce nella predisposizione dei documenti allegati, ma impone un’analisi comparativa effettiva.
Nel provvedimento sottoposto a controllo, invece, difetta un quadro economico di raffronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, manca una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi della gestione in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali o ai costi stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara. La Sezione conforta il proprio orientamento con la recente deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti analoghe carenze motivazionali, e con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024.
Poiché le lacune in ordine alla convenienza economica e al confronto tra gestione diretta ed esternalizzata risultano assorbenti, la Sezione esprime parere sfavorevole sulla deliberazione consiliare, disponendo la trasmissione della deliberazione al sindaco perché ne informi il consiglio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale entro cinque giorni dal ricevimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.