Ricorso collettivo pensionistico inammissibile per carente allegazione delle posizioni individuali (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 43 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico introdotto con ricorso collettivo, l’ammissibilità della domanda presuppone che il ricorso specifichi, per ciascun ricorrente, gli elementi di fatto che connotano la singola posizione previdenziale e alleghi la documentazione idonea a comprovarla. La prospettazione della sola illegittimità costituzionale delle disposizioni che limitano la perequazione non supplisce a tale carenza. Il giudice non può emettere una pronuncia contenente una mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalle posizioni dei singoli ricorrenti. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti pubblici in quiescenza titolari di trattamento pensionistico lordo superiore a quattro volte il minimo, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale della pensione, rispettivamente per l’anno 2023 a decorrere dal 01.01.2026 e per l’anno 2024 dall’01.01.2027. Hanno invocato la condanna dell’istituto previdenziale al pagamento delle somme maturate e non percepite, con interessi e rivalutazione.

In via subordinata, hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1 Prot. CEDU. L’istituto previdenziale si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso, concentrandosi sulla presunta illegittimità costituzionale delle norme richiamate, non fornisce alcuna indicazione sull’esatta individuazione delle posizioni previdenziali dei ricorrenti né sulla supposta omogeneità delle stesse, che avrebbe potuto giustificare l’esame congiunto delle questioni.

Risulta del tutto carente la specificazione, quanto meno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascun soggetto che agisce collettivamente. L’unico elemento di correlazione tra le posizioni è costituito dalla dedotta illegittimità costituzionale delle disposizioni più volte richiamate.

La Corte rileva inoltre l’insufficienza della documentazione depositata — cedolini e diffide — a supporto del ricorso. Tale documentazione non consente di verificare le circostanze di fatto relative alla posizione di ciascun ricorrente, in rapporto ai motivi di ricorso e alle questioni di costituzionalità prospettate. Sul punto richiama, tra le altre, Sez. giur. Veneto, sent. nn. 67, 85 e 88/2020; n. 126/2022; n. 239/2024.

Il giudice sottolinea che un ricorso incentrato in prevalenza sulla prospettazione della illegittimità costituzionale, privo della necessaria allegazione dei fatti, non consente di addivenire a una compiuta disamina delle singole posizioni pensionistiche. Non è possibile, si legge, emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti, richiamando sul punto Corte dei conti, Sez. Puglia 31 marzo 2011 n. 315 e, tra le altre, Sez. Emilia-Romagna n. 22/2020; id. n. 84/2017; id. 86/2016.

L’insufficiente allegazione preclude dunque l’esame nel merito delle pretese. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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