Partecipazioni regionali: controllo positivo sulla settima revisione ordinaria (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 15 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute da una Regione è adempimento a contenuto necessariamente motivato. Il giudizio di conformità al TUSP non si esaurisce nell’esame dei dati di bilancio, ma investe la coerenza tra la scelta di mantenimento, il vincolo di scopo e il vincolo di attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. La discrezionalità dell’ente socio è sindacabile nella misura in cui la decisione risulti non argomentata o incompatibile con gli indici di criticità dell’art. 20, comma 2, del TUSP. Il controllo della Sezione regionale si conclude con un accertamento di regolarità, e non con una pronuncia costitutiva sulla sorte della partecipazione.
Il Fatto
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha approvato la settima revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 con deliberazione del Consiglio regionale, trasmettendola alla Sezione regionale di controllo e caricandola nell’applicativo “Partecipazioni” del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’atto deliberativo ha disposto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni dirette e indirette. La Sezione ha quindi svolto l’istruttoria, trasmettendo lo schema di relazione all’Amministrazione regionale; questa non ha formulato osservazioni.
La Motivazione della Corte
Il percorso della Sezione muove dal quadro del d.lgs. n. 175/2016, che dopo la revisione straordinaria di cui all’art. 24 impone agli enti la revisione periodica dell’art. 20. La ricognizione riguarda “tutte” le partecipazioni, anche indirette, anche di minima entità e anche in società quotate. Il punto di caduta è la motivazione: la scelta di mantenere o razionalizzare è rimessa alla discrezionalità dell’ente, ma deve essere espressamente argomentata e rispettare il vincolo di scopo.
Sul piano metodologico, la Corte ribadisce che le valutazioni di mantenimento non si esauriscono nell’analisi dei dati di bilancio, che è solo il primo tassello. Rilevano l’indispensabilità della società per i fini istituzionali, il tipo di attività svolta e le performance potenziali nel contesto territoriale e settoriale.
La Sezione esamina quindi le undici partecipazioni dirette, tra cui figurano tre società in house, e le partecipazioni indirette di primo livello detenute per il tramite della finanziaria regionale. Per il gruppo della società energetica quotata la ricognizione si estende fino al sesto livello, con 154 partecipazioni censite. Vengono verificati i requisiti dimensionali e gestionali richiamati dall’art. 20, comma 2, del TUSP, nonché la compatibilità delle forme societarie con l’art. 3.
Il controllo si estende ai flussi finanziari, con l’esame di crediti e debiti reciproci, delle spese erogate e degli affidamenti di servizi, tutti per la quasi totalità disposti in via diretta. Sul versante dei risultati, la Corte dà atto che le società in house raggiungono l’equilibrio economico, salvo una perdita di esercizio per una di esse, limitata al 2023.
All’esito, la Sezione accerta un grado di conformità al TUSP apprezzabile e una valutazione positiva sulla legittimità della detenzione delle partecipazioni, confermando che la situazione è in linea con i rilievi e i suggerimenti espressi nelle relazioni annuali.
Nota della Redazione
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