Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per imposta evasa oltre soglia (Cass. pen. Sez. 7 n. 3391 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., reiteri censure già esaminate e rigettate con motivazione non illogica. In tema di reati tributari, l’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 impone al giudice di valutare in modo prevalente l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito per la punibilità. Tale scostamento, per integrare la speciale tenuità dell’offesa, deve avere carattere minimale, ossia essere vicinissimo alla soglia di punibilità; laddove l’imposta evasa sia di importo notevolmente superiore, la valutazione di non particolare tenuità non si pone in contrasto con la norma.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità dell’imputata per il reato di cui al d.lgs. n. 74/2000. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo, è stata censurata la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di superfluità del teste. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato il primo motivo di ricorso come inammissibile, in quanto reiterativo di censure già rigettate dalla Corte di merito con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta. Il giudice di appello aveva spiegato in maniera esaustiva la superfluità della prova testimoniale richiesta, evidenziando come i testimoni già escussi, seppur dipendenti di altre società del medesimo gruppo imprenditoriale, fossero comunque a conoscenza della crisi di liquidità della società amministrata dall’imputata. In ogni caso, la natura della contestazione, relativa alla crisi di liquidità, avrebbe richiesto, secondo la Corte, l’acquisizione di prove documentali quali le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha ribadito l’inammissibilità per reiterazione di censure già affrontate. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta aderente al dato normativo. In particolare, l’entità dell’imposta evasa, pari a 269.269 euro, è stata considerata un elemento ostativo alla qualificazione dell’offesa in termini di speciale tenuità, essendo notevolmente superiore alla soglia di punibilità fissata a 250.000 euro.
La Corte ha chiarito che l’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, come modificato, impone al giudice di valutare lo scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia. Tale scostamento, per essere qualificato come minimale, deve essere prossimo alla soglia di punibilità. È stato richiamato il precedente delle Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266570 – 01, secondo cui la particolare tenuità postula un’offensività di intensità minima, tale da richiedere uno scostamento di carattere minimale dalla soglia di rilevanza penale. Nel caso di specie, la somma evasa, oltre la soglia, ha giustificato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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