Il diniego delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 3386 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006. I militari operanti, infatti, avevano notato un’intensa colonna di fumo provenire dalla zona adiacente la spiaggia, nei pressi di una struttura alberghiera di proprietà dell’imputato. Recatisi sul posto, gli operanti sorprendevano il ricorrente mentre, alla loro vista, cercava di allontanare i rifiuti al fine di spegnere le fiamme.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione: con il primo, lamentava il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità e la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; con il secondo, eccepiva il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua composizione di cui alla settima sezione, ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, ritenendolo inammissibile. Le censure formulate dal ricorrente, più che evidenziare profili di illogicità della motivazione, erano tese a una rivalutazione dei dati probatori, sollecitando un sindacato di merito che esula dal perimetro segnato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. Il percorso argomentativo della Corte territoriale, basato su quanto direttamente caduto sotto la diretta osservazione degli operanti, non è stato ritenuto manifestamente illogico.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche era del tutto silente, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento di segno positivo che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento dell’art. 62-bis cod. pen.. La Corte ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni semplici, secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma postula la sussistenza di elementi positivi, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego. In tal senso è stata richiamata la pronuncia Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590.
Con riguardo, invece, alla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte ne ha evidenziato la manifesta infondatezza, stante la misura della pena inflitta (due anni di reclusione) e la circostanza che il ricorrente aveva già in precedenza usufruito del beneficio anche con riguardo alla pena detentiva, in relazione a una sentenza del 1988. Tale precedente concessione determinava il superamento del limite di pena fissato dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., rendendo il beneficio non concedibile.
Da ultimo, la Corte ha chiarito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia considerato un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, poiché l’eventuale accoglimento della doglianza non produrrebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. A sostegno di tale principio sono stati richiamati i precedenti Sez. 3, n. 46588 del 2019, Sez. 2, n. 35949 del 2019, Sez. 6, n. 47722 del 2015 e Sez. 5, n. 27202 del 2012.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso