Connessione teleologica senza identità dell’autore tra reato mezzo e fine (Cass. pen. Sez. 1 n. 2185 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. non richiede l’identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, essendo sufficiente che l’autore del reato mezzo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della propria condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato. La verifica della sussistenza del legame finalistico deve essere condotta alla luce della prospettazione accusatoria, salvo che questa presenti errori macroscopici e immediatamente percepibili. La consapevolezza richiesta non implica la conoscenza esatta dell’ulteriore reato, bastando che l’agente abbia presente la destinazione della condotta alla realizzazione di altro illecito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento penale iscritto presso la Procura di Roma, nel quale era stata esercitata l’azione penale per plurime ipotesi di reato, tra cui un’associazione per delinquere finalizzata a truffe ai danni di compagnie assicurative, mediante la simulazione di sinistri mai avvenuti e il ricorso a certificazioni mediche false ottenute corrompendo pubblici ufficiali. La competenza era stata radicata presso il Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., essendo alcuni imputati giudici di pace in servizio nel distretto della Corte di appello di Napoli. Il GUP di Roma, tuttavia, aveva escluso la propria competenza territoriale per alcune posizioni, ritenendo che i reati di falso e di falsa testimonianza contestati a costoro non fossero connessi al delitto associativo. Il GUP di Torre Annunziata, investito della questione, aveva sollevato conflitto di competenza, sostenendo la sussistenza della connessione teleologica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, intervenendo sul conflitto, ha ribadito che per la configurabilità della connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. non è necessaria l’identità soggettiva tra autore del reato mezzo e autore del reato fine. La modifica normativa che ha sostituito il riferimento alla persona con una locuzione impersonale ha infatti spostato l’attenzione sul legame oggettivo tra i reati, senza esigere che chi commette il reato strumentale partecipi necessariamente a quello finale, che può essere realizzato da terzi. Il vincolo finalistico deve essere individuato in concreto, verificando che l’autore del reato mezzo abbia avuto presente l’oggettiva destinazione della propria condotta alla commissione di un altro reato.
Nel caso di specie, la Corte ha esaminato gli episodi contestati agli imputati oggetto del conflitto, tra cui la formazione di referti medici falsi attestanti lesioni inesistenti. Dalle intercettazioni e dalla documentazione prodotta è emerso che i soggetti coinvolti agivano su indicazione degli organizzatori dell’associazione, che accompagnavano gli interessati presso ospedali ove operavano medici compiacenti e ne procuravano i documenti. Tali condotte si inserivano in un disegno criminoso unitario, finalizzato a ottenere indennizzi assicurativi per sinistri mai verificatisi. La Corte ha pertanto ritenuto ravvisabile, allo stato degli atti, la connessione finalistica tra i reati di falso e le truffe oggetto della contestazione associativa.
Quanto alla consapevolezza richiesta, la Corte ha precisato che non è necessario che l’agente conosca esattamente il reato fine, essendo sufficiente che abbia presente la finalizzazione della propria condotta alla realizzazione di un ulteriore illecito. Tale consapevolezza è stata desunta dalla natura stessa del reato di falso, dalla percezione di un compenso economico e dalla prospettiva di ottenere un risarcimento per le false lesioni. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, disponendo la trasmissione degli atti all’ufficio GIP.
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Nota della Redazione
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