Particolare tenuità del fatto e condanne ex art. 444 estinte (Cass. pen. Sez. II n. 13208 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., i cui effetti penali si siano estinti ipso iure per decorso del termine quinquennale senza nuove condanne, non possono essere valutate ai fini della verifica del presupposto ostativo del comportamento abituale previsto dall’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. L’estinzione opera di diritto, senza necessità di una formale pronuncia del giudice dell’esecuzione, e inibisce l’utilizzazione delle pregresse condanne come indice di abitualità. Non è invece censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen., con irrogazione della pena di un anno di reclusione e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, oltre a una provvisionale.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fondato sulla ritenuta abitualità del comportamento. Con il secondo ha lamentato l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur sollecitate con l’atto di appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ritenendo sussistente la condizione ostativa dell’abitualità del comportamento, alla luce delle pregresse condanne risultanti dal certificato penale.

Il dato decisivo, osserva la Corte, è la natura di quelle pronunce. Si tratta di due sentenze di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., entrambe irrevocabili nell’autunno del 2010, con pena detentiva complessiva non superiore a due anni di reclusione congiunta a sanzione pecuniaria. Nel quinquennio successivo l’imputato non ha riportato altre condanne.

Ne consegue che i reati giudicati con quelle sentenze e i loro effetti penali si sono estinti ipso iure a norma dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., senza necessità di una formale pronuncia del giudice dell’esecuzione. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. II n. 994 del 2021, Sez. III n. 19954 del 2017 e Sez. VI n. 6673 del 2016.

L’elisione di ogni effetto penale delle due condanne inibiva dunque la loro valutazione ai fini del presupposto ostativo. Nello stesso senso la Corte richiama Sez. V n. 24089 del 2022 e, in un caso omologo di estinzione dei delitti giudicati con procedimento per decreto, Sez. IV n. 11732 del 2021. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà rivalutare i presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. senza tenere conto delle sentenze di applicazione pena.

È invece inammissibile il secondo motivo. La richiesta di attenuanti generiche risultava riportata nella sentenza impugnata tra i motivi di gravame, ma la Corte territoriale non vi aveva dedicato una valutazione esplicita. Tale omissione, tuttavia, non integra il vizio dedotto: il rigetto deve intendersi logicamente contenuto nelle ragioni esposte per negare le sanzioni sostitutive, ove si è valorizzata la gravità del fatto e l’inserimento dell’imputato in un tessuto delinquenziale non occasionale. La Corte richiama l’orientamento secondo cui non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa, citando Sez. IV n. 5396 del 2023, Sez. V n. 6746 del 2019 e Sez. II n. 35817 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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