Rimedi ex art. 35-ter e nuovi periodi di detenzione autonomi (Cass. pen. Sez. I n. 30783 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, quando si succedono più periodi di detenzione intervallati da libertà e relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale dell’art. 35-ter, comma 3, legge n. 354/1975 decorre dal completamento dell’espiazione, perché la continuità giuridica dell’esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica. Se invece il nuovo periodo di detenzione è del tutto autonomo e slegato dal primo, la cesura tra le fasi esecutive impedisce di chiedere la riduzione di pena e rende esperibile unicamente l’azione risarcitoria entro sei mesi davanti al tribunale del capoluogo del distretto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza la detrazione di pena ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione anteriori alla scarcerazione del 07/07/2022. Il Magistrato ha dichiarato il reclamo inammissibile, rilevando che la pena, risultante da un precedente cumulo rideterminato in trent’anni di reclusione ai sensi degli artt. 81 e 78 cod. pen., era stata integralmente espiata.

Il beneficio richiesto riguardava un periodo detentivo iniziato il 15/07/2022, con nuova misura cautelare per fatti successivi. Contro l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, sostenendo che il nuovo provvedimento del Procuratore Generale aveva rimesso in esecuzione tutte le precedenti condanne, sicché la pena non poteva dirsi scontata e l’istanza sarebbe rimasta ammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, muovendo dal principio consolidato secondo cui il termine semestrale per l’azione risarcitoria decorre dal completamento dell’espiazione quando i periodi detentivi, pur intervallati da libertà, si riferiscono al medesimo titolo esecutivo. In tal caso la continuità giuridica dell’esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica, come affermato da Sez. I n. 2642 del 07.11.2024, dep. 2025, Pirozzi.

Il Collegio ha però precisato il limite di tale regola. Chi ha terminato di espiare la pena detentiva, o ha subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile, può unicamente proporre azione entro sei mesi al tribunale del capoluogo del distretto per ottenere il ristoro in forma monetaria. Va esclusa, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione, secondo Sez. I n. 16915 del 21.12.2017, dep. 2018, Gerbino.

La ratio è duplice. La previsione del termine semestrale evita che l’interessato ottenga una riduzione di pena imputabile a un trattamento degradante vissuto in una precedente esecuzione ormai esaurita e non unificata a quella attuale, in assenza della correlazione necessaria tra esecuzione e titolo di riferimento. Al contempo previene il rischio di interferenze con la disciplina della fungibilità, che non ammette crediti di pena spendibili per condotte non ancora poste in essere, come osservato da Sez. I n. 54862 del 17.01.2018, Molluso.

Avvenuta l’espiazione, il tenore letterale della norma consente dunque di chiedere il solo ristoro monetario. In mancanza di una disposizione di segno contrario, il successivo inizio di un nuovo periodo detentivo autonomo non restituisce all’interessato la possibilità giuridica di richiedere la prima forma di ristoro per la precorsa carcerazione. Nel caso concreto la pena precedente era stata espiata il 07/07/2022 e la nuova detenzione era iniziata il 15/07/2022 con misura cautelare, in discontinuità con il periodo già concluso. Il nuovo cumulo richiamato dal ricorrente riguardava solo la pena espiata, sicché la doglianza è manifestamente infondata. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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