Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 13210 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riprodurre le censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, è inammissibile. A pena di inammissibilità, gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. impongono che i motivi indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La reiterazione generica di doglianze già vagliate, priva del confronto puntuale con le argomentazioni del giudice del merito, esaurisce in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 20 febbraio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari il 18 luglio 2023 per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e per la mancata corretta taratura dell’etilometro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Entrambe le doglianze, osserva il Collegio, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, si limitano a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e già vagliate dal giudice del merito.

Il percorso argomentativo muove dalla funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Da qui la conseguenza: se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità, citando Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.

All’accertata inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come precisato da Corte cost., sent. n. 186/2000. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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