Ricorso inammissibile per tenuità del fatto senza vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33179 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., presuppone la sussistenza congiunta, e non alternativa, della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Il giudice di merito deve verificare i due indici-requisito delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.. La doglianza che si limiti a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità si risolve in un vizio di motivazione e non è deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 ottobre 2025, aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rimini il 9 maggio 2022 nei confronti di due imputati, per reati in materia di sostanze stupefacenti. A ciascuno erano state irrogate pene detentive e pecuniarie di diversa entità.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale assumevano la sussistenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

La settima sezione penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili, perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il Collegio ha osservato che la norma invocata prevede quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Il percorso argomentativo muove dal tenore letterale dell’art. 131-bis cod. pen.. Il giudice è chiamato a rilevare se, sulla base dei due indici-requisito delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e se con esso coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in presenza di tale duplice e concomitante riscontro il fatto può essere considerato di particolare tenuità e la punibilità esclusa. La Corte richiama, in questi termini, il precedente di Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01.

Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio ha rilevato che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata erano stati correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere i fatti nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen. Le censure dei ricorrenti non introducevano, pertanto, alcun profilo deducibile in legittimità.

All’inammissibilità dei ricorsi è seguita, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base a Corte Cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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