Particolare tenuità e motivazione incongruente (Cass. pen. n. 33861/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica, logicamente coerente con gli elementi processuali e con i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen. Non è sufficiente un rinvio a circostanze estranee alla fattispecie (quali la sicurezza dei luoghi di lavoro) o l’erronea indicazione dell’incensuratezza dell’imputato quando risulti una precedente condanna definitiva per fatti analoghi. Per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero non può proporre appello, ma solo ricorso per cassazione, nel quale può dedurre tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato era stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., per aver detenuto, al fine di venderli, e ricevuto borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 20 febbraio 2025, lo assolveva applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello proponeva ricorso per cassazione, deducendo la radicale assenza di motivazione, in quanto il Tribunale aveva fatto riferimento a violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, del tutto estranee alle contestazioni, e non aveva indicato i presupposti normativi della norma applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente precisato che, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 114 del 2024, l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. preclude al Pubblico Ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, tra cui l’art. 474, comma 2, cod. pen. Pertanto, l’unico strumento impugnatorio esperibile dalla parte pubblica è il ricorso per cassazione, nel quale è legittimata a dedurre tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale, nel giustificare la ritenuta particolare tenuità, aveva evidenziato l’incensuratezza dell’imputato e la lieve entità delle violazioni, affermando che queste non erano “idonee ad incidere sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro”. Tale motivazione è radicalmente incongruente: la circostanza della sicurezza sul lavoro è del tutto estranea ai reati di contraffazione e ricettazione contestati; inoltre, l’affermazione sull’incensuratezza era falsa, risultando invece una precedente condanna definitiva dell’imputato per fatti analoghi. La motivazione offerta si presenta, quindi, avulsa dalla realtà processuale e priva dei necessari riferimenti ai presupposti normativi dell’art. 131-bis cod. pen., rendendo la sentenza incensurabile per difetto assoluto di motivazione.
Implicazioni Pratiche
- Verifica dei presupposti normativi: nell’invocare la particolare tenuità, il difensore deve assicurarsi che la motivazione del giudice richiami esplicitamente i criteri di cui all’art. 131-bis cod. pen. (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, comportamento successivo) e si fondi su elementi di fatto effettivamente presenti agli atti, pena l’annullamento per illogicità manifesta.
- Limiti all’appello del Pubblico Ministero: per i reati previsti dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (tra cui il delitto di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen.), l’unico mezzo di impugnazione esperibile dalla parte pubblica avverso sentenze di proscioglimento è il ricorso per cassazione; l’appello è precluso, e la parte deve quindi articolare vizi di legittimità e non di merito.
- Rilevanza dei precedenti penali: in sede di applicazione della particolare tenuità, il giudice non può limitarsi a dichiarare l’incensuratezza se dagli atti risulti una condanna definitiva per fatti analoghi; l’omessa o erronea considerazione di tali precedenti integra un vizio di motivazione rilevante in cassazione, che impone l’annullamento con rinvio.
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Nota della Redazione
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