Passaporto falso con foto del possessore: concorso nella contraffazione (Cass. pen. Sez. V n. 1841 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione di un passaporto falso, alla cui formazione l’agente abbia concorso fornendo la propria fotografia, integra il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e non la fattispecie meno grave di cui al primo comma. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’uso del documento estero contraffatto avvenga in Italia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 10 cod. pen. e della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia. Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. presuppone l’allegazione, da parte dell’imputato, di elementi specifici idonei a dimostrare la tenuità del danno e dell’offesa. La sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche rispondono a presupposti e finalità diversi, sicché la concessione delle seconde non vincola il giudice a riconoscere la prima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di un imputato, riconosciuto responsabile del delitto di cui al secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. L’uomo, in concorso con persone non identificate autori materiali della contraffazione, ai quali aveva fornito la fotografia ritraente la propria immagine, aveva formato e detenuto un passaporto di nazionalità slovena valido per l’espatrio, appartenente ad altro soggetto, sul quale era apposta la sua effige e che risultava privo del chip elettronico di controllo.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il diniego della sospensione condizionale della pena e la ritenuta necessità della richiesta del Ministro della giustizia, sul presupposto che il delitto si fosse consumato all’estero.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via logica prioritaria il motivo relativo agli artt. 6 e 10 cod. pen. Il ricorrente sosteneva che la contraffazione si fosse realizzata in territorio straniero e che, trattandosi di delitto comune commesso all’estero da straniero, occorresse la richiesta del Ministro della giustizia. La censura è dichiarata infondata.
I giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione l’imputato non abbia concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma 1, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione del documento falso, nonché di detenzione per uso personale o non personale quando si sia concorso nella contraffazione, rientrano nella fattispecie più grave del secondo comma. Il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità rende evidente la sua partecipazione alla contraffazione, come affermato da Sez. 5 n. 25659 del 13.03.2018 e da Sez. 2 n. 15681 del 22.03.2016.
Poiché l’art. 6, comma 2, cod. pen. considera il reato commesso nel territorio dello Stato quando l’azione è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero quando ivi si è verificato l’evento, e poiché l’uso del documento contraffatto con il concorso del possessore — il quale aveva fornito la propria fotografia — ha avuto luogo in Italia, il delitto deve ritenersi commesso nel territorio dello Stato. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 10 cod. pen., che richiede la richiesta ministeriale solo per il delitto commesso all’estero.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. L’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità, la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici, secondo il principio affermato da Sez. 3 n. 13657 del 16.02.2024 e da Sez. 2 n. 32989 del 10.04.2015. Nel caso di specie tale allegazione è mancata. Il giudizio sulla tenuità va condotto con i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Sul diniego della sospensione condizionale, la Corte esclude l’illogicità della prognosi sfavorevole e ribadisce che attenuanti generiche e beneficio della sospensione rispondono a presupposti e finalità strutturalmente diversi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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