Inammissibili i motivi sulla destinazione allo spaccio e sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 22340 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non integra una causa di non punibilità, ma costituisce elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice; non grava pertanto sull’imputato l’onere di provarne l’uso personale, ma spetta alla pubblica accusa dimostrare la finalità di spaccio. La valutazione sulla destinazione della droga, ove la condotta non riveli l’immediatezza del consumo, è rimessa al giudice di merito, che la compie su tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen. La questione sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Roma, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25 settembre 2025, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, depositando successivamente una memoria con cui ha ribadito tutti i motivi.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità sul presupposto della ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’imputato e del mancato riconoscimento dei benefici richiesti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della cocaina, è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già formulate e volto a una rivalutazione delle fonti probatorie. La Corte ribadisce che la destinazione della sostanza a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo del reato e non causa di non punibilità, con la conseguenza che l’onere probatorio della finalità di spaccio grava sulla pubblica accusa.
Il giudice di merito, ove la condotta non riveli l’immediatezza del consumo, valuta la destinazione secondo tutti gli indici oggettivi e soggettivi, con apprezzamento sindacabile in legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la Corte d’Appello ha desunto in modo ragionevole la finalità illecita da plurimi indici, tra cui le dosi di peso diverso e l’elevata purezza della sostanza, da cui potevano ricavarsi sessantatré dosi medie droganti, senza che il ricorrente contrapponga ragioni idonee a incrinarne la tenuta logica.
Il secondo, terzo e quarto motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena, della non menzione e al trattamento sanzionatorio, sono giudicati non consentiti perché inerenti al trattamento punitivo, pur sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che motiva adeguatamente richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen. o la gravità del reato e la capacità a delinquere. Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso le attenuanti per l’elevato principio attivo e il pericolo per la salute pubblica, e ha negato la sospensione condizionale e la non menzione in ragione di un procedimento pendente per reato della stessa specie e della capacità criminale desumibile dalle modalità del fatto.
Infine, il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché devoluto per la prima volta con il ricorso, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non gravando sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi sulla relativa causa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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