Dolo specifico nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Cass. pen. Sez. III n. 25260 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, consistente nel fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA, può essere accertato mediante un complesso di indici convergenti e non richiede una prova diretta dell’intento. La macroscopica sproporzione tra costi reali, fatturato e incassi, unita all’assenza di crediti residui e alla sostanziale coincidenza di interessi tra emittente e destinatario, integra una motivazione logica del fine evasivo. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur rubricata come violazione di legge, contesti la sufficienza degli indizi e solleciti una diversa lettura dei fatti. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è congruo quando valorizza le modalità della condotta, la serialità e la durata, oltre all’importo.

Il Fatto

La ricorrente, legale rappresentante e presidente di un ente formalmente qualificato come di volontariato, era stata dichiarata colpevole del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestato con l’aggravante della continuazione. La società destinataria delle fatture era di fatto gestita dalla stessa imputata.

La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado, respingendo le doglianze sul dolo specifico e sulla particolare tenuità del fatto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in punto di elemento soggettivo; travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi; violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse affermato il dolo specifico in via presuntiva, quasi fosse “in re ipsa”, convertendo l’elemento teleologico in conseguenza automatica della condotta materiale. La Suprema Corte osserva che la censura, pur rubricata come violazione di legge, mira in realtà a denunciare una motivazione ritenuta insufficiente e a contestare la valutazione indiziaria.

Dalle decisioni di merito emerge che il dolo è stato desunto da un complesso di indici convergenti: la sproporzione marcata tra costi reali e fatture emesse, gli incassi incomparabilmente inferiori al fatturato, l’assenza di crediti residui, la gestione di fatto della società destinataria e il contesto di uso improprio di un regime agevolativo. La doglianza scivola così su un terreno di merito, poiché contesta la sufficienza degli indizi e chiede una diversa lettura dei fatti, senza individuare un vero errore di sussunzione.

Sul secondo motivo, relativo al preteso travisamento della prova, la Corte richiama il principio secondo cui tale vizio è scrutinabile quando si dimostri l’errore percettivo sul contenuto della prova, la sua decisività e la verificabilità oggettiva nel testo dell’atto (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021). Nel caso di specie, la Corte d’appello non fonda la riferibilità soggettiva sulla sola paternità materiale della fattura, ma su una serie di indici ulteriori, tra cui la posizione di legale rappresentante e l’assetto degli interessi. Il tema decisivo non è “chi scrive”, ma “chi vuole e consente” la sovrafatturazione.

Sul terzo motivo, la difesa contestava l’errata valutazione dell’offensività, misurata solo sul danno erariale, e l’affermazione dell’abitualità desunta dalla sola pluralità dei documenti. La Corte replica che la motivazione d’appello richiama espressamente le modalità della condotta – pluralità, periodicità, protrazione temporale e strutturazione – oltre all’importo, e valorizza la cadenza mensile e la durata pluriennale come indice di non episodicità. Il principio riaffermato è che il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessiva, secondo gli indici dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016).

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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