Passo carrabile autofficina e stazionamento temporaneo soggetto al PGTU (TAR Lazio n. 5224 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare locale che prescrive una larghezza minima del passo carrabile si applica anche alle aperture richieste per attività di autoriparazione, ove i veicoli accedano ai locali per la sosta connessa alle lavorazioni. È irrilevante, al fine dell’applicazione della regola tecnica, la motivazione dello stazionamento o il suo carattere temporaneo. Gli enti locali possono introdurre, nell’esercizio della propria autonomia, misure tecniche integrative della normativa statale, purché non in contrasto con essa. La censura di irragionevolezza della previsione regolamentare deve essere sorretta da elementi concreti, non potendosi risolvere in una mera prospettazione di abnormità.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’officina di riparazione di motoveicoli, aveva chiesto l’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile in corrispondenza dell’accesso ai locali. L’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione, ritenendo che l’apertura, di larghezza pari a 2,78 metri, non rispettasse il requisito minimo di 3,50 metri previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano. La società aveva impugnato il diniego, nonché il PGTU nella parte in cui prescrive tale misura, deducendone l’inapplicabilità alle autofficine, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento rispetto alle attività già insediate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando che la ricorrente aveva correttamente impugnato il PGTU quale atto presupposto del provvedimento lesivo, unitamente al diniego.

Nel merito, il Collegio ha escluso che la disposizione del PGTU, che richiama i passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta, possa ritenersi inapplicabile al caso di specie. La norma definisce il passo carrabile con riferimento ai collegamenti con aree o edifici destinati alla sosta dei veicoli e prescrive la larghezza minima per quelli con capacità non superiore a quindici posti auto. Ad avviso del Tribunale, ove il passo carrabile serva all’accesso a un locale in cui il veicolo deve sostare per le riparazioni, anche per più giorni, la fattispecie rientra nella previsione regolamentare. La motivazione dello stazionamento e la sua durata sono elementi irrilevanti.

Quanto alla dedotta illegittimità della previsione per assenza di norme statali che prescrivano misure minime, il Tribunale ha ricordato che il codice della strada e il relativo regolamento demandano la disciplina di dettaglio agli enti locali, i quali possono introdurre misure tecniche integrative. Tali misure, nel caso di specie, non contrastano con la normativa primaria ma la integrano, perseguendone le finalità di sicurezza e fluidità della circolazione.

Il Collegio ha infine ritenuto generica la censura di irragionevolezza e disparità di trattamento, non avendo la ricorrente dimostrato che la mancata distinzione tra autorimesse e autofficine avrebbe inciso sulla sua specifica posizione. Irrilevante è altresì il precedente titolo rilasciato nel 1999, essendo applicabile la disciplina vigente al momento della nuova istanza, secondo il principio del tempus regit actum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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