Conflitto di interessi del progettista e reticenza dichiarativa: legittima l’esclusione (TAR Campania n. 3647 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progettista che ha redatto gli elaborati tecnici posti a base di gara rientra nel perimetro soggettivo dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che ricomprende chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura e ne possa influenzare “in qualsiasi modo” il risultato. Il conflitto di interessi è fattispecie di pericolo, con funzione preventiva dell’alterazione della concorrenza: non richiede la prova dell’effettiva trasmissione di informazioni né dell’indebito vantaggio conseguito. È sufficiente l’astratta attitudine del ruolo a generare un’asimmetria informativa a vantaggio del concorrente. La reticenza dichiarativa sulla sussistenza del legame con il progettista, resa nel DGUE e nella domanda di partecipazione, integra grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e lede il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa a una procedura aperta bandita da un ateneo per l’affidamento di un appalto integrato di adeguamento antincendio, suddiviso in lotti, e si colloca al primo posto nella graduatoria provvisoria per il lotto di interesse. Nel corso della verifica della documentazione amministrativa la stazione appaltante riceve una segnalazione anonima, riferita a una distinta procedura, che rappresenta l’esistenza di un rapporto di parentela tra il legale rappresentante della società e un dipendente dell’ateneo che aveva svolto l’incarico di capo progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Avviato d’ufficio un procedimento di autotutela, l’amministrazione dispone l’esclusione della società per la sussistenza di un conflitto di interessi non altrimenti risolvibile e per grave illecito professionale, avendo la stessa dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto. La società impugna il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo l’insussistenza dei presupposti e l’irrilevanza del mero rapporto di parentela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico motivo di ricorso, muovendo dalla nozione di conflitto di interessi delineata dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. La norma, di ampia portata, include nel proprio campo di applicazione ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella procedura d’aggiudicazione o nella fase di esecuzione e possa influenzarne il risultato, gli esiti e la gestione.
Non condivisibile è, per il Collegio, la tesi secondo cui la figura del progettista resterebbe esclusa perché non parteciperebbe alla fase di aggiudicazione in senso stretto. La fase di progettazione, pur antecedente, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni e le specifiche tecniche di gara. Il ruolo del progettista lo pone obiettivamente nella condizione di accedere a informazioni privilegiate e di conoscere i desiderata dell’amministrazione. La parentela tra il legale rappresentante della ricorrente e il capo progettista integra quindi una situazione di conflitto rilevante.
Il Collegio precisa che non è dirimente il carattere collegiale del lavoro progettuale, perché la partecipazione del capo progettista alla stesura degli elaborati ha oggettivamente determinato una condizione di possibile asimmetria informativa, alterando la parità delle armi. L’art. 16 non configura una fattispecie con evento di danno, ma di semplice pericolo: è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria e del vantaggio competitivo, in funzione preventiva della par condicio.
Nessun rilievo assume l’assenza di dolo o di accordo collusivo in capo al progettista: il conflitto si fonda sul mero dato oggettivo del legame parentale, idoneo a far insorgere il pericolo di pregiudizio concorrenziale. Correttamente l’amministrazione ha qualificato il conflitto come “non altrimenti risolvibile”, essendo emerso solo in fase avanzata, con offerte già valutate: l’astensione del progettista non era più rimedio idoneo.
L’esclusione trova un secondo autonomo fondamento nella omissione dichiarativa. La società aveva barrato l’opzione “NO” nel DGUE e reso analoga dichiarazione nella domanda di partecipazione. Non convince la buona fede invocata: alla luce del principio di reciproca fiducia, l’operatore non può sostituire la propria interpretazione alla valutazione dell’amministrazione, ma è tenuto a un obbligo di massima trasparenza. La dichiarazione oggettivamente falsa o gravemente fuorviante integra gli estremi del grave illecito professionale e lede l’affidabilità dell’operatore.
Nota della Redazione
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