Patrocinio a spese dello Stato: effetti decorrono dall’istanza orale (Cass. civ. Sez. II n. 20642 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 109 d.P.R. n. 115/2002 assicura al non abbiente la copertura difensiva sin dal momento in cui manifesta la volontà di avvalersi del beneficio. La successiva presentazione dell’istanza scritta, corredata della documentazione, è adempimento successivo da compiersi nel termine di venti giorni, condizionante gli effetti dell’ammissione. Ne consegue che non è configurabile alcun territorio temporale, tra l’istanza orale e il deposito di quella scritta, in cui il richiedente, pur avendone diritto, resti privo del beneficio. Pertanto, a condizione che l’interessato depositi ritualmente l’istanza scritta nei venti giorni e possegga i requisiti di legge, sono a carico dell’Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nel tempo intercorrente tra la proposizione dell’istanza orale e il deposito di quella scritta.
Il Fatto
Un avvocato svolge attività di difensore di fiducia in un procedimento penale davanti al Tribunale di Salerno. L’assistito viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato. All’esito del procedimento, il difensore chiede la liquidazione delle spettanze, sostenendo che gli effetti dell’ammissione decorrano dalla data dell’istanza orale formulata in udienza di convalida dell’arresto, con riserva di depositare la documentazione nei termini.
Il Gip liquida i compensi solo dalla data del deposito dell’istanza scritta, escludendo le attività svolte in occasione dell’udienza di convalida. L’opposizione del difensore è rigettata dal Tribunale di Salerno, che ancora la decorrenza del beneficio al deposito della documentazione. Il difensore ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dal dato letterale dell’art. 109 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui l’istanza è presentata o pervenuta all’ufficio, oppure dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è depositata entro i venti giorni successivi.
La norma, osserva il Collegio, assicura la difesa a spese dello Stato all’avente diritto sin dal momento in cui questi anticipa la volontà di avvalersene. Il deposito della formale istanza, con la documentazione, è adempimento successivo da compiersi nel termine di legge e condiziona gli effetti dell’ammissione.
Non può però sostenersi, in spregio al tenore letterale della disposizione e alla sua ratio, che esista un intervallo temporale tra la manifestazione di volontà e il deposito scritto in cui il richiedente, pur avendone diritto, non possa fruire del beneficio. La ratio della norma è assicurare piena effettività del diritto di difesa, presidiato dall’art. 24 Cost.
Le peculiarità del procedimento penale hanno indotto il legislatore, proprio per garantire completa copertura difensiva al non abbiente, ad anticipare gli effetti dell’ammissione al primo momento in cui l’avente diritto necessita del difensore, come nei casi dell’arrestato in flagranza e del fermato. La Corte stigmatizza inoltre la motivazione del Tribunale, affetta da contraddittorietà tale da renderla solo apparente.
Ne deriva la fondatezza del secondo motivo: la liquidazione non ha tenuto conto delle attività difensive svolte tra la prima istanza orale e il deposito di quella scritta. La decisione è cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, che riesaminerà la vicenda applicando il principio enunciato e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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