Inammissibile il motivo che censura la mancata ammissione della CTU (Cass. civ. Sez. III n. 17089 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento delle circostanze che inducono a escludere l’utilità della consulenza tecnica d’ufficio ai fini dell’accertamento perseguito costituisce valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e legittima il rigetto dell’istanza di ammissione del mezzo istruttorio. Il travisamento della prova testimoniale, consistente in una lettura palesemente erronea della deposizione, si risolve in vizio di motivazione soltanto ove incida su un punto decisivo della controversia, nel senso che la sua rimozione dalle premesse logiche e giuridiche della decisione sia idonea, da sola o nel contesto delle altre risultanze istruttorie, a giustificare una diversa decisione. Il requisito della specialità della procura alle liti per il ricorso in cassazione è integrato dalla collocazione topografica del mandato, materialmente congiunto all’atto, purché non ne risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo aveva convenuto in giudizio una società, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio vitigno a seguito dell’infezione da peronosfera verificatasi dopo due trattamenti con un prodotto fitosanitario commercializzato dalla convenuta. La domanda, fondata sull’art. 2043 cod. civ., era stata rigettata in primo grado per mancata prova del nesso causale. La Corte d’Appello di Trento aveva confermato la decisione, respingendo tra l’altro l’istanza di ammissione della CTU.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione senza rinvio, articolando due motivi: la motivazione omessa o contraddittoria in ordine al diniego della consulenza tecnica e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per travisamento della prova testimoniale. La controricorrente ha eccepito l’invalidità della procura speciale e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., che non recherebbe alcun riferimento agli estremi della sentenza impugnata e all’organo che l’ha emessa. L’eccezione è infondata. La procura, pur conferita su foglio separato, è stata allegata al ricorso formandone un corpo unico, è stata notificata contestualmente all’atto introduttivo ed è temporalmente collocata tra il deposito della sentenza impugnata e la notifica del ricorso.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il requisito della specialità della procura è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica: la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto equivale alla procura redatta a margine o in calce. Ne deriva che il mandato deve considerarsi conferito per il giudizio di cassazione anche in assenza di un espresso riferimento al provvedimento impugnato, purché non risulti in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità. Trova applicazione il principio di conservazione degli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., in forza del quale nei casi dubbi la procura si interpreta attribuendo alla parte la volontà che consente all’atto di produrre i suoi effetti, in coerenza con Cass. Sez. Un. n. 36057 del 2022.
Nel merito, entrambi i motivi sono inammissibili. Quanto al primo, la Corte osserva che la sentenza d’appello ha escluso l’utilità della CTU in ragione di un quadro istruttorio contraddittorio e delle carenze probatorie che la consulenza non avrebbe potuto colmare, dovendo svolgersi su soli documenti. L’apprezzamento delle circostanze che consentono di escludere la conducenza dell’indagine tecnica non è sindacabile in sede di legittimità, secondo il costante orientamento richiamato. La motivazione risulta inoltre intrinsecamente coerente in ordine alla genericità della consulenza di parte, con conseguente esclusione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente l’esame del fatto solo in ipotesi di omissione di una circostanza discussa e rilevante.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale, ove non ricorra l’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si risolve in vizio di motivazione se incide su un punto decisivo, tale che la sua rimozione sia idonea a giustificare una diversa decisione. Nel caso concreto le deposizioni sui dosaggi e sulle modalità dei trattamenti sono state discusse e valutate dal giudice d’appello alla luce della documentazione di campagna, con motivazione logicamente coerente. Le stesse non sono idonee a incidere sulla tenuta del ragionamento che, esclusa la prova rigorosa del nesso causale, ha valorizzato il dilavamento verificatosi dopo il trattamento, il trattamento tardivo e volumetricamente insufficiente rispetto alla fioritura in atto.
Il ricorso principale è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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