Legittimazione passiva nel patrocinio a spese dello Stato e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. II n. 33824 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero convenuto deve essere esaminata dal giudice, anche quando le prestazioni siano state rese davanti al giudice amministrativo. L’art. 185 d.P.R. n. 115/2002 individua nel Ministero della Giustizia il destinatario delle richieste di pagamento per i professionisti che hanno assistito soggetti ammessi al patrocinio avanti al giudice ordinario, e nel Ministero dell’Economia e delle Finanze il destinatario delle analoghe richieste relative alle prestazioni effettuate avanti alla giurisdizione amministrativa. L’eccezione tempestiva del Ministero erroneamente convenuto, ex art. 4 legge n. 260/1958, non vanifica il giudizio ma rende possibile l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero realmente destinatario della domanda. L’omessa pronuncia su tale eccezione integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un difensore aveva prestato attività professionale in un processo amministrativo a favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il TAR aveva liquidato le spese processuali in misura contestata dal professionista, perché inferiore al minimo normativamente previsto. Il difensore aveva proposto opposizione, individuando il contraddittore nel Ministero della Giustizia.
Il Ministero si era costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale di Ancona aveva accolto l’opposizione nel merito, liquidando le spese dovute e dimezzate ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, senza esaminare l’eccezione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui il Ministero lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essere stata esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente proposta. Il motivo è fondato.
La Suprema Corte richiama la propria pronuncia n. 34602/2021, che ha posto in evidenza come l’art. 185 d.P.R. n. 115/2002 configuri una questione di legittimazione passiva tra il Ministero della Giustizia, destinatario delle richieste di pagamento degli onorari per i professionisti che hanno assistito soggetti ammessi al patrocinio avanti al giudice ordinario, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinatario delle analoghe richieste relative alle prestazioni effettuate avanti alla giurisdizione amministrativa.
La questione deve essere affrontata nel giudizio introdotto per la liquidazione dei compensi, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, quando il Ministero convenuto che non si ritiene il reale destinatario della richiesta di pagamento l’abbia eccepita tempestivamente, in applicazione dell’art. 4 legge n. 260/1958. Nel caso di specie il Ministero della Giustizia, concretamente convenuto nonostante le prestazioni fossero state rese nell’ambito di un processo amministrativo, ha immediatamente eccepito con la costituzione in giudizio che il Ministero competente è il MEF.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata tempestivamente dal Ministero erroneamente citato non vanifica il giudizio instaurato, ma rende possibile l’integrazione del contraddittorio, ad opera del giudice, nei confronti del Ministero realmente destinatario della domanda. A fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata, il Tribunale di Ancona non svolge alcuna considerazione, omettendo di pronunciare e di procedere alla corretta identificazione del legittimato passivo rispetto alla domanda proposta.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 185, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, rimane assorbito, perché presuppone risolta a favore del Ministero della Giustizia la questione di legittimazione passiva non esaminata dal giudice di merito. Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Ancona che, in altra composizione, dovrà esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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