Patteggiamento, difetto di correlazione tra pena concordata e applicata (Cass. pen. Sez. VI n. 10510 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il difetto di correlazione tra la pena concordata e quella applicata dal giudice integra un vizio di violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 444, comma 2, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La rettifica della pena ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo quando il contrasto derivi da un errore di denominazione o di computo, senza valutazioni di merito. Quando invece la rettifica presupponga l’accertamento di un accordo condizionato alla concessione di un beneficio, la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il Tribunale di Parma, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 651, 81-337 e 582-585-576 n. 1 cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la pena applicata era diversa da quella concordata dalle parti, pari a mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. L’imputato aveva subordinato l’accordo proprio alla concessione di tale beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero e all’imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi specificatamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Dal verbale di udienza dell’08.05.2024 emergeva che le parti avevano concordato la pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. di mesi sei, ridotta per le attenuanti generiche fino a mesi quattro, aumentata per la continuazione con i restanti reati fino a mesi sei, e infine ridotta per il rito. Il Tribunale, invece, aveva applicato una pena di mesi sei, diversa da quella concordata.
La Corte ha escluso la possibilità di procedere alla rettifica della pena. L’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. contempla la rettifica della specie e della quantità della pena solo quando essa sia frutto di un errore di denominazione o di computo, ipotesi che non involge valutazioni di merito e si sostanzia nella sostituzione della misura indicata in dispositivo con quella specificata nell’accordo delle parti, come affermato da Sez. IV n. 17185 del 17.01.2017, Cecere, Rv. 269604-01.
Nel caso concreto non si verteva in un’ipotesi di contrasto tra il verbale di udienza e il dispositivo della sentenza, contrasto che si risolve accordando prevalenza al verbale. Il ricorrente deduceva che l’accordo comprendeva anche la sospensione condizionale, di cui l’imputato poteva beneficiare, ma che tale condizione non era stata verbalizzata. La rettifica avrebbe quindi richiesto un accertamento in fatto sull’effettivo contenuto dell’accordo, precluso in sede di legittimità.
La Corte ha consequently disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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