Presunzione relativa di reddito e preclusione ex art 91 per condannato (Cass. pen. Sez. 4 n. 16213 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ordinanza che decide sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge, incluso il vizio di motivazione apparente, ma non per la congruità delle valutazioni di merito. La presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, nella versione modificata dal d.lgs. n. 34/2019, opera anche nel caso in cui il procedimento non abbia ad oggetto un reato fiscale, purché il richiedente abbia riportato una condanna irrevocabile per violazioni delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale. L’accertamento circa l’idoneità delle allegazioni difensive a vincere la presunzione è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è apparente. Il principio delle Sezioni Unite n. 14723/2020, in tema di revoca del beneficio, non si applica alla fase dell’ammissione originaria.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, in funzione di GIP/GUP, rigettava il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 proposto da un soggetto avverso il decreto di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il diniego si fondava su una pluralità di elementi: la percezione di redditi imponibili per l’anno 2024, i canoni di locazione incassati dalla moglie convivente, la pericolosità sociale accertata in via definitiva e la condanna irrevocabile per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che l’ordinanza resa sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile per cassazione solo per violazione di legge, e non per la criticità delle valutazioni di merito.
Quanto alla prima censura, relativa al divieto di reformatio in peius, la Corte ha rilevato una sostanziale continuità tra il decreto di primo grado e l’ordinanza impugnata, escludendo l’ampliamento del thema decidendum.
Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 configura una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali, che opera anche quando il reato per cui si procede non è fiscale, purché il richiedente abbia una condanna definitiva per reati tributari. L’art. 91, invece, pone una preclusione assoluta solo per i procedimenti aventi ad oggetto reati fiscali.
La Corte ha ritenuto insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito sulla mancata prova contraria, non ravvisando vizi di motivazione apparente.
Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità del principio delle Sezioni Unite n. 14723/2020, afferente alla revoca del beneficio già concesso, e non ai presupposti dell’ammissione originaria.
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Nota della Redazione
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