Revoca della liberazione anticipata: ricorso inammissibile per carenza di specificità (Cass. pen. Sez. I n. 31487 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che revoca la liberazione anticipata è inammissibile quando le censure non siano corredate di elementi specifici e concreti che ne consentano il vaglio. La dedotta sopravvenuta collaborazione del condannato non è scrutinabile se non se ne indicano la data di inizio, i periodi e i contesti dei reati, così da poterne verificare la rilevanza rispetto alla revoca. Parimenti priva di specificità è la doglianza sull’errore di calcolo dei giorni revocati, prospettata contro il contenuto del provvedimento impugnato senza offrire alcun dato effettivo sul contenuto dei singoli provvedimenti di concessione e sulla richiesta originaria del pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 5 marzo 2026, accoglie la richiesta del Procuratore della Repubblica e revoca la liberazione anticipata già concessa al condannato con numerosi provvedimenti susseguitisi dal 2013 al 2017, per un totale di 480 giorni. La revoca si fonda sulla commissione di ulteriori reati accertati con la sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte di Appello di Bari.
Il condannato impugna il provvedimento con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 54 e 69 ord. pen. Sotto un primo profilo lamenta la totale carenza di considerazione della sopravvenuta collaborazione, che dimostrerebbe una profonda revisione del proprio vissuto e imporrebbe di escludere l’automatismo della revoca in un’ottica costituzionalmente orientata. Sotto un secondo profilo deduce che il Tribunale avrebbe deciso ultra petita, avendo il pubblico ministero richiesto la revoca di 435 giorni e non di 480.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto della necessaria specificità, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che le doglianze, pur formalmente ricondotte agli artt. 54 e 69 ord. pen., restano sul piano dell’enunciazione astratta, senza il supporto di elementi di fatto idonei a sostenerle.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non indica alcun elemento specifico, come la data di inizio della collaborazione o i periodi e i contesti in cui i reati sono stati commessi, che consenta di verificare la fondatezza di quanto sostenuto. La censura, formulata in tali termini, non è perciò scrutinabile.
Ad analoghe conclusioni la Corte perviene sul secondo motivo. Il provvedimento impugnato indica espressamente quali siano i provvedimenti di concessione cui si riferisce la richiesta di revoca, specificando che questa è “per complessivi giorni 480”. Il ricorrente si limita ad affermare che la richiesta si riferiva a “soli” 435 giorni, senza indicare alcun dato effettivo e concreto sul contenuto dei singoli provvedimenti di concessione e senza dare conto del contenuto della richiesta originariamente avanzata dal pubblico ministero.
Tale mera affermazione non consente alla Corte di verificare se, come e in quale errore il Tribunale sia incorso nel calcolo dei giorni di liberazione anticipata da revocare: la doglianza è dunque anch’essa priva di specificità. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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