Patteggiamento: inammissibile il ricorso per motivi sulla congruità della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 3438 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che deduca motivi concernenti non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento o eccedente per specie e quantità il limite legale, bensì profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. I motivi di ricorso avverso tale tipologia di sentenze sono tassativamente limitati all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo applicava all’imputato, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa. Il giudice, ritenuta la recidiva contestata e riconosciuto il vincolo della continuazione, aveva determinato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen., per non aver il giudice di merito motivato in ordine alla congruità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rammentato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 — il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La norma, applicabile ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata dopo il 3 agosto 2017, introduce un catalogo di motivi di natura tassativa. Il ricorso in esame, invece, denunciava una generica carenza di motivazione sulla congruità della pena e la violazione dei parametri commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.

La Corte ha precisato che il profilo della congruità della pena inflitta è concetto ben diverso dalla sua illegalità, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale. I motivi concernenti la dosimetria sanzionatoria e il bilanciamento delle circostanze esulano, pertanto, dalle ipotesi tassativamente consentite, come già chiarito da Sez. 5, n. 19757 del 2019.

L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in conformità ai precedenti richiamati. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *