Colpa grave ostativa alla riparazione per contiguità al sodalizio criminale (Cass. pen. Sez. IV n. 12726 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione è tenuto a valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave con giudizio necessariamente ex ante, sulla base dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, senza poter omettere il raffronto con le argomentazioni poste a base del giudizio di assoluzione. Integra la colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue. Non tutte le frequentazioni, tuttavia, valgono a integrare la colpa: rilevano solo quelle che, quanto meno in termini di concausalità, siano da porre in relazione con il provvedimento restrittivo adottato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare in carcere subita per un periodo contenuto nell’anno 2004, applicata dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro per l’imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso. Il procedimento si era concluso con assoluzione, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., aveva rigettato la domanda, ravvisando una colpa grave del ricorrente, che avrebbe contribuito a dare corso alla propria carcerazione. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui il giudice della riparazione deve accertare la condotta ostativa con valutazione ex ante, su tutti gli elementi probatori disponibili, secondo un percorso autonomo da quello del processo di merito. Da tale presupposto consegue che il giudice non può sottrarsi al necessario raffronto con le argomentazioni poste a base dell’assoluzione, per poi estrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo.

Nel caso esaminato, la Corte rileva che il giudice della riparazione ha omesso tale raffronto, ma ha comunque individuato, con argomentazioni complessivamente adeguate, gli elementi di fatto idonei a escludere il diritto alla riparazione, sulla scorta della valutazione compiuta a monte dal GIP procedente. Tali elementi sono stati ritenuti tali da far dedurre la stretta contiguità del ricorrente con i soggetti inseriti nel sodalizio criminale, per aver intrattenuto rapporti con i relativi membri e mantenuto contatti con il genitore durante i periodi di latitanza, prestandosi a incontrare terze persone per suo conto.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. IV n. 850 del 2021, Sez. IV n. 53361 del 2018, Sez. IV n. 8914 del 2014, Sez. IV n. 1921 del 2013). Il principio trova applicazione soprattutto in ambito associativo, dove intrecci, interessi e connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario.

Dall’esame delle pronunce emerge anche il limite applicativo del principio: non tutte le frequentazioni integrano la colpa, ma solo quelle che, secondo il tenore dell’art. 314 cod. proc. pen., siano da porre in relazione, quanto meno di concausalità, con il provvedimento restrittivo. Spetta al giudice della riparazione rilevare il tipo e la qualità delle frequentazioni, per evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione.

Ne consegue che integra la condizione ostativa la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, con frequentazioni ambigue tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestazioni generiche, senza introdurre elementi idonei a configurare un giudizio di manifesta illogicità del provvedimento impugnato: il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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