Inutilizzabilità probatoria nel giudizio abbreviato e onere di eccezione tempestiva dell’imputato (Cass. pen. Sez. 7 n. 3437 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato, disciplinato dall’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., non trova applicazione il divieto di utilizzazione di prove diverse da quelle acquisite nel dibattimento, sancito dall’art. 526 cod. proc. pen., operando invece il principio della decisione allo stato degli atti, che consente al giudice di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. L’imputato che richiede il rito abbreviato accetta, in cambio della diminuente di un terzo, che rientrino nel materiale utilizzabile tutte le emergenze anteriori alla sua istanza, sicché, qualora un atto di polizia giudiziaria sia stato illegittimamente acquisito al fascicolo del PM, è suo onere sollevare preliminarmente l’eccezione. In mancanza, il motivo di ricorso che lamenta l’utilizzazione di tale documento è inammissibile per aspecificità, dovendo comunque il ricorrente illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi in una diversa lettura dei dati processuali, essendo limitato alla verifica di coerenza e logicità dell’apparato argomentativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari aveva condannato l’imputato alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa, con le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 16 maggio 2024, aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione deducendo due motivi. Con il primo, eccepiva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 526 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale utilizzato una relazione della Legione Carabinieri Puglia, asseritamente non presente nel fascicolo della Procura, sia per la quantificazione delle dosi ricavabili sia per escludere la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo, lamentava la mancata sussunzione della condotta nell’ipotesi dell’uso personale e il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen., nonché l’esclusione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che l’omessa valorizzazione della relazione nella sentenza di primo grado non può provare il mancato versamento tempestivo del documento nel fascicolo del PM, non risultando che in appello sia stata sollevata alcuna eccezione sul contenuto del fascicolo processuale né richiesta l’acquisizione dell’atto.
Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio ha ribadito che, quando si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della prova di resistenza, essendo necessario valutare se le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Nel caso di specie, il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato ulteriori circostanze, oltre al dato delle dosi ricavabili, per escludere la particolare tenuità.
La Corte ha quindi evidenziato che nel giudizio abbreviato è inapplicabile il divieto di cui all’art. 526 cod. proc. pen., operando il principio della decisione allo stato degli atti ex art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.: l’imputato, richiedendo il rito, accetta che tutte le emergenze legittimamente acquisite confluiscano nel materiale utilizzabile. Qualora un atto sia stato acquisito illegittimamente, è onere dell’imputato sollevare tempestiva eccezione, non potendo successivamente dolersi di atti che, facendo parte del fascicolo del PM, sono stati valutati anche ai fini dell’ammissione al rito.
Quanto al secondo motivo, il controllo di legittimità sulla motivazione non può risolversi in un nuovo giudizio di merito. La sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato il numero di dosi ricavabili, le modalità di occultamento, il materiale per il confezionamento e l’assenza di elementi per l’uso personale, nonché il precedente specifico, per confermare la responsabilità, escludere la particolare tenuità, applicare la recidiva e negare la sospensione condizionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 442 c.p.p. – Decisione
- Art. 526 c.p.p. – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso