Patteggiamento con pena sospesa non esclude l’attualità della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 35856 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, la definizione del procedimento penale con applicazione della pena su richiesta delle parti e concessione della sospensione condizionale non preclude al giudice della prevenzione la valutazione di attualità della pericolosità sociale. L’art. 4, comma 1, lett. i-ter, d.lgs. n. 159/2011 delinea una fattispecie di pericolosità qualificata correlata a elementi di fatto integranti indizi di uno specifico reato, non a una posizione processuale del proposto. Il beneficio sospensivo, riferito a una condotta passata, non impedisce il controllo futuro del soggetto pericoloso. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, solo per violazione di legge, ravvisabile nei soli casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, sezione misure di prevenzione, applicava al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con prescrizioni e cauzione. La pericolosità era desunta dalle segnalazioni in atti e dal procedimento in cui l’uomo era indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate in danno dell’ex compagna, fatti per i quali era stato sottoposto all’allontanamento dal domicilio familiare, misura poi violata.
La Corte di appello di Lecce respingeva l’impugnazione, valorizzando le condotte successive all’applicazione della misura, contravvenute alle prescrizioni, e osservando che il patteggiamento con sospensione condizionale subordinata al superamento di un percorso riabilitativo non smentiva la pericolosità. Il difensore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la difesa, nel dedurre la mancanza del requisito della pericolosità, oblitera la giurisprudenza consolidata secondo cui la norma invocata individua una pericolosità sociale qualificata correlata non alla posizione processuale del proposto, ma a elementi di fatto integranti indizi di uno specifico reato (Sez. U n. 111 del 2017).
Richiamando Sez. VI n. 45280 del 2024, la Corte ricorda che il giudice non può attribuire rilevanza a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione. Per converso, secondo Sez. VI n. 13269 del 2024, l’inquadramento in un profilo di pericolosità può fondarsi anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti non definiti con condanna, purché l’accertamento sia svolto con tanto più rigore quanto più l’esito penale sia stato favorevole al proposto. Ne deriva che sono utilizzabili gli elementi acquisiti in un procedimento definito con applicazione di pena, senza effetto preclusivo.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. i-ter, d.lgs. n. 159/2011 per violazione dell’art. 3 Cost., la Corte la ritiene manifestamente infondata: essa si risolve nella richiesta di introdurre una preclusione incompatibile con il sistema delle misure di prevenzione e con la loro natura, quale delineata dalla Corte cost. n. 24 del 2019. Le misure, pur afflittive, hanno finalità preventiva e non punitiva.
Il ricorso non si confronta con l’elemento centrale del provvedimento, che ritiene attuale la pericolosità perché la pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. è stata subordinata al superamento di un programma trattamentale. Richiamando Sez. I n. 28293 del 2025 e l’art. 165, comma quinto, cod. pen., la Corte chiarisce che, se il giudice dell’esecuzione attende la conclusione del programma, il giudice della prevenzione può valutare nelle more la persistenza dell’attualità della pericolosità.
Infine, le condotte successive all’applicazione della misura sono legittimamente valorizzate come indizi confermativi (Sez. V n. 48095 del 2019; Sez. I n. 19995 del 2013), e il termine di trenta giorni per decidere sull’appello è di natura ordinatoria (Sez. I n. 23407 del 2015). Segue la condanna alle spese e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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